Art. 6.
Modifiche  all'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
                                 192
  1.  All'articolo 15  del  decreto legislativo n. 192 del 2005, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma 1  la  parola:  «progettista»  e'  sostituita  dalle
seguenti:    «professionista   qualificato»   e   dopo   la   parola:
«certificazione» sono inserite le seguenti: «o qualificazione»;
    b) al  comma 2  la  parola:  «progettista»  e'  sostituita  dalle
seguenti:    «professionista   qualificato»   e   dopo   la   parola:
«certificazione» sono inserite le seguenti: «o qualificazione»;
    c) al  comma 3,  dopo  le  parole: «conformita' delle opere» sono
inserite   le   seguenti:   «e   dell'attestato   di   qualificazione
energetica»;
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    «4. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori
che  presenta  al  comune  la  asseverazione  di  cui all'articolo 8,
comma 2, nella quale attesta falsamente la correttezza dell'attestato
di  qualificazione energetica o la conformita' delle opere realizzate
rispetto al progetto o alla relazione tecnica di cui all'articolo 28,
comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' punito con la sanzione
amministrativa di 5000 euro.»;
    e) al   comma 8  la  parola:  «compratore»  e'  sostituita  dalla
seguente: «acquirente».
 
          Note all'art. 6:
              - Il  testo dell'art. 15 del decreto legislativo n. 192
          del  2005,  come  modificato  dal  presente  decreto, cosi'
          recita:
              «Art.  15 (Sanzioni). -1. Il professionista qualificato
          che rilascia la relazione di cui all'art. 8 compilata senza
          il  rispetto  delle  modalita' stabilite nel decreto di cui
          all'art.  8,  comma  1,  o un attestato di certificazione o
          qualificazione  energetica  senza il rispetto dei criteri e
          delle metodologie di cui all'art. 4, comma 1, e' punito con
          la  sanzione  amministrativa  pari  al  30  per cento della
          parcella    calcolata    secondo    la    vigente   tariffa
          professionale.
              2.   Salvo   che   il   fatto   costituisca  reato,  il
          professionista qualificato che rilascia la relazione di cui
          all'art.   8   o   un   attestato   di   certificazione   o
          qualificazione  energetica  non veritieri, e' punito con la
          sanzione amministrativa pari al 70 per cento della parcella
          calcolata  secondo  la  vigente  tariffa  professionale; in
          questo  caso l'autorita' che applica la sanzione deve darne
          comunicazione   all'ordine   o  al  collegio  professionale
          competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
              3.  Il direttore dei lavori che omette di presentare al
          Comune   l'asseverazione   di  conformita'  delle  opere  e
          dell'attestato   di   qualificazione   energetica,  di  cui
          all'art.  8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di
          fine  lavori, e' punito con la sanzione amministrativa pari
          al  50 per  cento  della parcella calcolata secondo vigente
          tariffa  professionale; l'autorita' che applica la sanzione
          deve   darne   comunicazione   all'ordine   o  al  collegio
          professionale  competente  per i provvedimenti disciplinari
          conseguenti.
              4.  Salvo  che il fatto costituisca reato, il direttore
          dei  lavori  che presenta al comune la asseverazione di cui
          all'art.  8,  comma  2,  nella  quale attesta falsamente la
          correttezza  dell'attestato  di qualificazione energetica o
          la  conformita' delle opere realizzate rispetto al progetto
          o alla relazione tecnica di cui all'art. 28, comma 1, della
          legge  9  gennaio  1991,  n.  10, e' punito con la sanzione
          amministrativa di 5000 euro.
              5.   Il   proprietario   o  il  conduttore  dell'unita'
          immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale
          terzo  che  se  ne  e'  assunta la responsabilita', che non
          ottempera  a  quanto  stabilito  dell'art.  7,  comma 1, e'
          punito  con  la sanzione amministrativa non inferiore a 500
          euro e non superiore a 3000 euro.
              6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione,
          che  non  ottempera a quanto stabilito all'art. 7, comma 2,
          e'  punito  con  la sanzione amministrativa non inferiore a
          1000  euro  e  non  superiore  a 6000 euro. L'autorita' che
          applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di
          commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura  di
          appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
              7.  Il  costruttore  che  non consegna al proprietario,
          contestualmente     all'immobile,     l'originale     della
          certificazione  energetica  di  cui all'art. 6, comma 1, e'
          punito  con la sanzione amministrativa non inferiore a 5000
          euro e non superiore a 30000 euro.
              8.   In   caso   di  violazione  dell'obbligo  previsto
          dall'art.  6,  comma  3, il contratto e' nullo. La nullita'
          puo' essere fatta valere solo dall'acquirente.
              9.   In   caso   di  violazione  dell'obbligo  previsto
          dall'art.  6,  comma  4, il contratto e' nullo. La nullita'
          puo' essere fatta valere solo dal conduttore».