Art. 6. Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 192 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 la parola: «progettista» e' sostituita dalle seguenti: «professionista qualificato» e dopo la parola: «certificazione» sono inserite le seguenti: «o qualificazione»; b) al comma 2 la parola: «progettista» e' sostituita dalle seguenti: «professionista qualificato» e dopo la parola: «certificazione» sono inserite le seguenti: «o qualificazione»; c) al comma 3, dopo le parole: «conformita' delle opere» sono inserite le seguenti: «e dell'attestato di qualificazione energetica»; d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori che presenta al comune la asseverazione di cui all'articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la correttezza dell'attestato di qualificazione energetica o la conformita' delle opere realizzate rispetto al progetto o alla relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' punito con la sanzione amministrativa di 5000 euro.»; e) al comma 8 la parola: «compratore» e' sostituita dalla seguente: «acquirente».
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo n. 192 del 2005, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 15 (Sanzioni). -1. Il professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all'art. 8 compilata senza il rispetto delle modalita' stabilite nel decreto di cui all'art. 8, comma 1, o un attestato di certificazione o qualificazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'art. 4, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all'art. 8 o un attestato di certificazione o qualificazione energetica non veritieri, e' punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale; in questo caso l'autorita' che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 3. Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l'asseverazione di conformita' delle opere e dell'attestato di qualificazione energetica, di cui all'art. 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, e' punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo vigente tariffa professionale; l'autorita' che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori che presenta al comune la asseverazione di cui all'art. 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la correttezza dell'attestato di qualificazione energetica o la conformita' delle opere realizzate rispetto al progetto o alla relazione tecnica di cui all'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' punito con la sanzione amministrativa di 5000 euro. 5. Il proprietario o il conduttore dell'unita' immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne e' assunta la responsabilita', che non ottempera a quanto stabilito dell'art. 7, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro. 6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all'art. 7, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'autorita' che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 7. Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all'immobile, l'originale della certificazione energetica di cui all'art. 6, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro. 8. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'art. 6, comma 3, il contratto e' nullo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dall'acquirente. 9. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'art. 6, comma 4, il contratto e' nullo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal conduttore».