Art. 11.
                       Modifiche e abrogazioni
  1.   All'articolo 1  della  legge  23 agosto  2004,  n.  239,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma 85 la parola: «microgenerazione» e' sostituita dalla
seguente: «piccola generazione»;
    b) dopo il comma 85 e' inserito il seguente:
  «85-bis.  E' definito come impianto di microgenerazione un impianto
per   la   produzione   di   energia   elettrica,  anche  in  assetto
cogenerativo, con capacita' massima inferiore a 50 kWe.»;
    c) il comma 86 e' sostituito dal seguente:
  «86.  L'installazione  di  un  impianto  di  microgenerazione  o di
piccola   generazione,  purche'  certificati,  e'  soggetta  a  norme
autorizzative   semplificate.   In   particolare,  se  l'impianto  e'
termoelettrico,   e'   assoggettata   agli  stessi  oneri  tecnici  e
autorizzativi  di  un  impianto  di  generazione  di  calore con pari
potenzialita' termica.»;
    d) al  comma 88  le  parole:  «l'omologazione  degli  impianti di
microgenerazione»  sono sostituite dalle seguenti: «la certificazione
degli impianti di piccola generazione e di microgenerazione»;
    e) al  comma 89,  dopo  le parole: «impianti di» sono inserite le
seguenti: «piccola generazione e di».
 
          Nota all'art. 11:
              - Il  testo  vigente dell'art. 1, commi 85, 85-bis, 86,
          87,  88  e  89  della  citata legge 23 agosto 2004, n. 239,
          cosi' come modificata dal presente decreto, cosi' recita:
              «85. E'  definito  come impianto di piccola generazione
          un  impianto  per la produzione di energia elettrica, anche
          in  assetto  cogenerativo, con capacita' di generazione non
          superiore a 1 MW.
              85-bis.  E'  definito come impianto di microgenerazione
          un  impianto  per la produzione di energia elettrica, anche
          in  assetto cogenerativo, con capacita' massima inferiore a
          50 kWe.
              86.  L'installazione di un impianto di microgenerazione
          o  di piccola generazione, purche' certificati, e' soggetta
          a  norme  autorizzative  semplificate.  In  particolare, se
          l'impianto  e'  termoelettrico, e' assoggettata agli stessi
          oneri tecnici e autorizzativi di un impianto di generazione
          di calore con pari potenzialita' termica.
              87. Il valore dei certificati verdi emessi ai sensi del
          decreto  legislativo  16 marzo 1999, n. 79, e' stabilito in
          0,05 GWh o multipli di detta grandezza.
              88.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore
          della   presente   legge,   il   Ministro  delle  attivita'
          produttive,  di  concerto  con  il Ministro dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio  e il Ministro dell'interno,
          emana  con  proprio  decreto le norme per la certificazione
          degli impianti di piccola generazione e di microgenerazione
          fissandone i limiti di emissione e di rumore e i criteri di
          sicurezza.
              89.   A   decorrere  dall'anno  2005,  l'Autorita'  per
          l'energia  elettrica  e  il  gas  effettua  annualmente  il
          monitoraggio  dello  sviluppo  degli  impianti  di  piccola
          generazione  e  di  microgenerazione  e invia una relazione
          sugli  effetti  della  generazione  distribuita sul sistema
          elettrico  ai  Ministri di cui al comma 88, alla Conferenza
          unificata e al Parlamento.».