Art. 13. 
                Mantenimento del diritto di soggiorno 
 
  1. I cittadini dell'Unione ed  i  loro  familiari  beneficiano  del
diritto di soggiorno di cui all'articolo 6, finche' hanno le  risorse
economiche di cui all'articolo 9, comma 3,  che  gli  impediscono  di
diventare un onere eccessivo per il  sistema  di  assistenza  sociale
dello Stato membro ospitante e finche' non costituiscano un  pericolo
per l'ordine e la sicurezza pubblica. 
  2. I cittadini dell'Unione  e  i  loro  familiari  beneficiano  del
diritto di soggiorno di  cui  agli  articoli  7,  11  e  12,  finche'
soddisfano le condizioni fissate negli stessi articoli. 
  3. Ferme le disposizioni concernenti l'allontanamento per motivi di
ordine e sicurezza pubblica, un provvedimento di  allontanamento  non
puo' essere adottato nei confronti di  cittadini  dell'Unione  o  dei
loro familiari, qualora; 
    a)  i  cittadini  dell'Unione  siano  lavoratori  subordinati   o
autonomi; 
    b) i cittadini dell'Unione siano  entrati  nel  territorio  dello
Stato per cercare un posto  di  lavoro.  In  tale  caso  i  cittadini
dell'Unione e  i  membri  della  loro  famiglia  non  possono  essere
allontanati fino a quando i cittadini dell'Unione possono  dimostrare
di essere iscritti nel Centro per l'impiego da non piu' di sei  mesi,
ovvero di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo
svolgimento dell'attivita' lavorativa, di cui all'articolo  2,  comma
1, del decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  181,  cosi'  come
sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre  2002,
n. 297 e di non essere stati esclusi dallo stato di disoccupazione ai
sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto  legislativo  n.  297  del
2002. 
 
          Nota all'art. 13: 
              - Per l'art. 2 del decreto legislativo 21 aprile  2000,
          n. 181, vedi note all'art. 7.