Art. 19. 
Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno
                             permanente 
 
  1. I cittadini dell'Unione e i  loro  familiari  hanno  diritto  di
esercitare qualsiasi  attivita'  economica  autonoma  o  subordinata,
escluse  le  attivita'  che  la  legge,  conformemente  ai   Trattati
dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore,  riserva
ai cittadini italiani. 
  2. Fatte salve le disposizioni  specifiche  espressamente  previste
dal Trattato CE e dal diritto derivato,  ogni  cittadino  dell'Unione
che risiede, in base al presente decreto,  nel  territorio  nazionale
gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo  di
applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato  membro  che  siano
titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno
permanente. 
  3. In deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtu'
dell'attivita' esercitata  o  da  altre  disposizioni  di  legge,  il
cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non godono  del  diritto  a
prestazioni  d'assistenza  sociale  durante  i  primi  tre  mesi   di
soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall'articolo 13,  comma  3,
lettera b), salvo che tale diritto sia  automaticamente  riconosciuto
in forza dell'attivita' esercitata o da altre disposizioni di legge. 
  4. La qualita' di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di
diritto di soggiorno permanente puo' essere attestata  con  qualsiasi
mezzo di prova previsto dalla normativa vigente.