Art. 22.
          Ricorsi contro i provvedimenti di allontanamento
  1.  Avverso  il  provvedimento  di  cui  all'articolo 20 e' ammesso
ricorso  al  Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di
Roma.
  2.  Il  ricorso  puo'  essere presentato anche per il tramite della
rappresentanza   diplomatica   o  consolare  italiana  nel  Paese  di
provenienza  dall'interessato.  In  tale  caso la procura speciale al
patrocinante  legale  e'  rilasciata  avanti all'autorita' consolare.
Presso le stesse autorita' sono eseguite le comunicazioni relative al
procedimento.
  3.  Il  ricorso  di  cui al comma 1 puo' essere accompagnato da una
istanza   di  sospensione  dell'esecutorieta'  del  provvedimento  di
allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma,
l'efficacia  del  provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il
provvedimento  di  allontanamento si basi su una precedente decisione
giudiziale  ovvero  sia  fondato  su motivi di pubblica sicurezza che
mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato.
  4.  Avverso  il provvedimento di allontanamento di cui all'articolo
21  puo'  essere  presentato  ricorso  al  tribunale  in composizione
monocratica  del luogo in cui ha sede l'autorita' che lo ha disposto.
Il  ricorso  e'  presentato,  a  pena d'inammissibilita', entro venti
giorni  dalla  notifica  del provvedimento di allontanamento e deciso
entro i successivi trenta giorni.
  5.    Il    ricorso    puo'   essere   sottoscritto   personalmente
dall'interessato  e puo' essere presentato anche per il tramite della
rappresentanza   diplomatica   o  consolare  italiana  nel  Paese  di
provenienza  dall'interessato.  In  tale  caso  la  sottoscrizione e'
autenticata  dai funzionari presso le rappresentanze diplomatiche che
ne  certificano  l'autenticita'  e  ne curano l'inoltro all'autorita'
giudiziaria  italiana.  Presso  le  stesse autorita' sono eseguite le
comunicazioni relative al procedimento.
  6. La parte puo' stare in giudizio personalmente.
  7.  Contestualmente  al  ricorso  puo' essere presentata istanza di
sospensione  dell'esecutorieta'  del provvedimento di allontanamento.
Fino   all'esito   dell'istanza   di   sospensione,  l'efficacia  del
provvedimento  impugnato  resta  sospesa,  salvo che provvedimento di
allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale.
  8.  Al  cittadino  comunitario o al suo familiare, qualunque sia la
sua   cittadinanza,   cui   e'   stata   negata  la  sospensione  del
provvedimento  di allontanamento e' consentito, a domanda, l'ingresso
ed  il  soggiorno  nel territorio nazionale per partecipare alle fasi
essenziali  del  procedimento  di  ricorso, salvo che la sua presenza
possa  procurare  gravi  turbative o grave pericolo all'ordine e alla
sicurezza pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche
per  il  tramite  di  una  rappresentanza  diplomatica o consolare su
documentata richiesta dell'interessato.
  9.  Il  tribunale  decide a norma degli articoli 737 e seguenti del
codice   di  procedura  civile.  Qualora  i  tempi  del  procedimento
dovessero  superare  il  termine  entro  il  quale l'interessato deve
lasciare  il  territorio  nazionale ed e' stata presentata istanza di
sospensione  ai  sensi  del  comma 7, il giudice decide con priorita'
sulla stessa prima della scadenza fissata per l'allontanamento.
  10.  Nel caso in cui il ricorso e' respinto, l'interessato presente
sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio
nazionale.
 
          Nota all'art. 22:
              -  Per  l'art. 737 del codice di procedura civile, vedi
          note all'art. 8.