Art. 3. 
                           Aventi diritto 
 
  1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino
dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro  diverso  da
quello di cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi familiari ai  sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o  raggiungano
il cittadino medesimo. 
  2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e
di   soggiorno   dell'interessato,   lo   Stato   membro   ospitante,
conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola  l'ingresso  e
il soggiorno delle seguenti persone: 
    a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua  cittadinanza,  non
definito all'articolo 2, comma 1,  lettera  b),  se  e'  a  carico  o
convive, nel paese  di  provenienza,  con  il  cittadino  dell'Unione
titolare del diritto di soggiorno a  titolo  principale  o  se  gravi
motivi di salute impongono che il cittadino  dell'Unione  lo  assista
personalmente; 
    b)  il  partner  con  cui  il  cittadino  dell'Unione  abbia  una
relazione stabile debitamente attestata  dallo  Stato  del  cittadino
dell'Unione. 
  3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame  approfondito  della
situazione  personale  e  giustifica  l'eventuale  rifiuto  del  loro
ingresso o soggiorno.