Art. 7.
      Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi
  1.   Il   cittadino  dell'Unione  ha  diritto  di  soggiornare  nel
territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:
    a) e' lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
    b)  dispone  per  se'  stesso e per i propri familiari di risorse
economiche   sufficienti,   per  non  diventare  un  onere  a  carico
dell'assistenza  sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno,
e  di  un'assicurazione  sanitaria  o di altro titolo idoneo comunque
denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
    c) e' iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto
per  seguirvi  come  attivita'  principale  un  corso  di  studi o di
formazione  professionale  e  dispone,  per se' stesso e per i propri
familiari,  di  risorse  economiche sufficienti, per non diventare un
onere  a  carico  dell'assistenza  sociale dello Stato durante il suo
periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con
altra  idonea  documentazione,  e  di un'assicurazione sanitaria o di
altro   titolo  idoneo  che  copra  tutti  i  rischi  nel  territorio
nazionale;
    d)  e' familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o
raggiunge  un  cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai
sensi delle lettere a), b) o c).
  2. Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 e' esteso ai familiari
non  aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o
raggiungono   nel  territorio  nazionale  il  cittadino  dell'Unione,
purche'  questi  risponda  alle condizioni di cui al comma 1, lettere
a), b) o c).
  3. Il cittadino dell'Unione, gia' lavoratore subordinato o autonomo
sul  territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al
comma 1, lettera a) quando:
    a) e' temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia
o di un infortunio;
    b)   e'  in  stato  di  disoccupazione  involontaria  debitamente
comprovata  dopo aver esercitato un'attivita' lavorativa per oltre un
anno  nel  territorio  nazionale  ed e' iscritto presso il Centro per
l'impiego,  ovvero  ha  reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2,
comma  1,  del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come
sostituito  dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n.  297,  che  attesti l'immediata disponibilita' allo svolgimento di
attivita' lavorativa;
    c)   e'  in  stato  di  disoccupazione  involontaria  debitamente
comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata
inferiore  ad  un  anno, ovvero si e' trovato in tale stato durante i
primi  dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, e' iscritto
presso  il  Centro  per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di
cui  all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, cosi' come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo
19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilita' allo
svolgimento  di  attivita'  lavorativa.  In  tale caso, l'interessato
conserva  la  qualita' di lavoratore subordinato per un periodo di un
anno;
    d)  segue  un corso di formazione professionale. Salvo il caso di
disoccupazione  involontaria,  la  conservazione  della  qualita'  di
lavoratore  subordinato  presuppone  che  esista  un collegamento tra
l'attivita'  professionale  precedentemente  svolta  e  il  corso  di
formazione seguito.
 
          Note all'art. 7:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo  21  aprile  2000,  n.  181  (Disposizioni  per
          agevolare  l'incontro  fra domanda ed offerta di lavoro, in
          attuazione  dell'art.  45, comma 1, lettera a), della legge
          17 maggio 1999, n. 144).
              «Art.  2  (Stato di disoccupazione). - 1. La condizione
          di   cui  all'art.  1,  comma 2,  lettera c),  deve  essere
          comprovata  dalla  presentazione dell'interessato presso il
          servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il
          domicilio  del medesimo, accompagnata da una dichiarazione,
          ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'eventuale attivita'
          lavorativa   precedentemente  svolta,  nonche'  l'immediata
          disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa.
              2.  In  sede di prima applicazione del presente decreto
          gli  interessati  all'accertamento  della condizione di cui
          all'art.  1, comma 2, lettera f), sono tenuti a presentarsi
          presso   il   servizio   competente  per  territorio  entro
          centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
          medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al comma 1.
              3.  Le  regioni definiscono gli indirizzi operativi per
          l'accertamento  e la verifica dello stato di disoccupazione
          da parte dei servizi competenti.
              4. La verifica dell'effettiva permanenza nello stato di
          disoccupazione  e' effettuata dai servizi competenti con le
          seguenti modalita':
                a) sulla  base  delle  comunicazioni  di cui all'art.
          4-bis  o  di  altre  informazioni  fornite  dagli organi di
          vigilanza;
                b) in  relazione  al rispetto delle misure concordate
          con il disoccupato.
              5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  e i gestori di pubblici servizi, lo stato di
          disoccupazione   e'  comprovato  con  dichiarazioni,  anche
          contestuali  all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In
          tali  casi, nonche' in quelli di cui al comma 1, si applica
          il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre
          2000, n. 445.
              6.  La  durata dello stato di disoccupazione si calcola
          in  mesi  commerciali.  I  periodi  fino a giorni quindici,
          all'interno  di  un  unico mese, non si computano, mentre i
          periodi  superiori  a  giorni quindici si computano come un
          mese intero.».
              -   L'art.   737   c.p.c.   e'  inserito  nel  Capo  VI
          (Disposizioni   comuni   ai   procedimenti   in  camera  di
          consiglio)  del  Titolo  II (Dei procedimenti in materia di
          famiglia  e  di  stato  di  persone)  del libro Quarto (Dei
          procedimenti speciali).