Art. 10.

                       Segreto e riservatezza

  1.   I   membri   della  delegazione  speciale  di  negoziazione  o
dell'organo  di rappresentanza, nonche' gli esperti che li assistono,
non  possono  rivelare  a  terzi  notizie ricevute in via riservata e
qualificate  come  tali  dal competente organo della SCE ai sensi del
regolamento  e  delle  entita'  giuridiche partecipanti. Tale divieto
permane  anche successivamente alla scadenza del termine previsto dal
mandato  a  prescindere  dal  luogo  in cui i soggetti si trovino. La
stessa  disposizione  vale  per  i  rappresentanti dei lavoratori che
operano   nell'ambito  di  una  procedura  per  l'informazione  e  la
consultazione.  In  caso  di  violazione  del divieto, fatta salva la
responsabilita'   civile  e  quanto  previsto  dall'articolo  12,  si
applicano  le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi
applicati.
  2.  L'organo  di  vigilanza  o di amministrazione della SCE o della
entita'  giuridica partecipante situata in territorio italiano non e'
obbligato  a  comunicare  informazioni  che,  per comprovate esigenze
tecniche,  organizzative e produttive, siano di natura tale da creare
notevoli  difficolta'  al  funzionamento  della  SCE, o eventualmente
della   entita'  giuridica  partecipante  o  delle  sue  affiliate  e
succursali interessate, o da arrecare loro danno.
  3.  Le  parti  prevedono  la  costituzione  di  una  commissione di
conciliazione  per  le  contestazioni  relative alla natura riservata
delle  notizie  fornite  e  qualificate  come  tali,  nonche'  per la
concreta  determinazione  dei  criteri obiettivi per l'individuazione
delle  informazioni  suscettibili  di  creare notevoli difficolta' al
funzionamento  o  all'attivita'  esercitata dalle imprese affiliate e
dipendenze o di arrecare loro danno.
  4.  La  commissione  e'  composta  da  tre  membri  rispettivamente
designati:
    a) dall'organo   di   rappresentanza  o  dai  rappresentanti  dei
lavoratori  che operano nell'ambito della procedura di informazione e
consultazione;
    b) dagli  organi di direzione o di amministrazione delle societa'
partecipanti della societa' europea;
    c) dalle parti di comune accordo.
  5.  In  caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro
di cui alla lettera c) del comma 4, quest'ultimo e' sorteggiato tra i
nominativi  compresi  in  un'apposita  lista di nomi, non superiore a
sei, preventivamente concordata.
  6.  La  commissione  conclude i propri lavori entro quindici giorni
dalla  data di ricezione del ricorso proposto dall'organo di cui alla
lettera a) del comma 4.
  7. Resta ferma la applicabilita' della disciplina a tutela dei dati
personali  prevista  dal  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
«Codice  in  materia  di  protezione dei dati personali» e successive
modificazioni.
  8.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, per la violazione degli
obblighi  di  segreto  e  riservatezza  di cui al comma 1 da parte di
soggetti nei confronti dei quali non sono direttamente applicabili le
sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi, il Direttore
generale  della  tutela  delle condizioni di lavoro del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  sentite le parti interessate,
valutati  i  lavori  della  commissione  di conciliazione, applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 1.033
euro a 6.198 euro.
  9.  Qualora  sorgano questioni in ordine all'obbligo dell'organo di
vigilanza  o  di  amministrazione della SCE di rendere disponibili le
informazioni   sul   numero   dei   lavoratori  o  agli  obblighi  di
informazione   e   consultazione   stabiliti   nell'accordo   di  cui
all'articolo  4,  e'  costituita  una  commissione  di  conciliazione
composta da membri nominati dalle parti interessate, presieduta da un
soggetto  nominato  dalle parti stesse di comune accordo e costituita
secondo  le  regole  di  cui  ai  commi  4, 5 e 6. In caso di mancato
accordo fra le parti circa la sussistenza degli obblighi entro trenta
giorni,  il  direttore generale della Direzione generale della tutela
delle   condizioni  di  lavoro  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale, sentite le parti medesime in contraddittorio tra
loro,  accerta  l'eventuale inadempienza e ordina l'adempimento degli
obblighi  stessi.  Qualora  non venga ottemperato all'ordine entro il
termine  di trenta giorni, il direttore generale applica a carico del
soggetto  inadempiente  la  sanzione  amministrativa  da 5.165 euro a
30.988 euro.
 
          Nota all'art. 10:
              - Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si
          vedano le note alle premesse.