Art. 11.

Funzionamento   dell'organo   di   rappresentanza   e  procedura  per
          l'informazione e la consultazione dei lavoratori

  1.  L'organo  competente  ai  sensi  del  regolamento  della  SCE e
l'organo  di  rappresentanza  operano  con  spirito  di  cooperazione
nell'osservanza  dei  loro  diritti  e  obblighi reciproci. La stessa
disposizione  vale per la cooperazione tra l'organo di vigilanza o di
amministrazione   della   SCE  e  i  rappresentanti  dei  lavoratori,
nell'ambito  della procedura per l'informazione e la consultazione di
questi ultimi.