Art. 13.

                      Sviamento della procedura

  1.  Qualora  dopo  la  registrazione  di  una  societa' cooperativa
europea    intervengano    modifiche   sostanziali   nella   societa'
cooperativa,  nelle  entita'  giuridiche  partecipanti  ovvero  nelle
affiliate  e  succursali  interessate,  effettuate  al  solo scopo di
privare  i lavoratori dei loro diritti di coinvolgimento, e' posto in
essere un nuovo negoziato.
  2.  Il  negoziato  e'  avviato  su richiesta dei rappresentanti dei
lavoratori  delle  entita' giuridiche partecipanti, delle affiliate o
succursali interessate della societa' cooperativa europea e si svolge
secondo  le  procedure  di  cui  agli  articoli da 3 a 7, prendendo a
riferimento  la situazione occupazionale esistente alla data di avvio
dei negoziati iniziali di cui all'articolo 3.