Art. 3.

Istituzione  di  una delegazione speciale di negoziazione nei casi di
societa'   cooperativa  europea  costituite  da  almeno  due  entita'
                giuridiche o mediante trasformazione.

  1.  Gli  organi  di  direzione  o  di amministrazione delle entita'
giuridiche  partecipanti predispongono il progetto di costituzione di
una  SCE  e  prendono  con  tempestivita'  le  iniziative necessarie,
comprese  le  informazioni da fornire circa l'identita' delle entita'
giuridiche  partecipanti  e delle affiliate o succursali interessate,
nonche'  circa  il numero di lavoratori, per avviare una negoziazione
con  i  rappresentanti  dei lavoratori delle entita' giuridiche sulle
modalita' del coinvolgimento dei lavoratori nella SCE.
  2.  A  tale  fine,  nel  rispetto  dell'equilibrio  di  genere,  e'
istituita  una  delegazione speciale di negoziazione, rappresentativa
dei   lavoratori   delle  entita'  giuridiche  partecipanti  e  delle
affiliate o succursali interessate.
  3. In occasione dell'elezione o della designazione dei membri della
delegazione speciale di negoziazione occorre garantire che:
    a) tali  membri siano eletti o designati in proporzione al numero
dei  lavoratori con contratto di lavoro subordinato in ciascuno Stato
membro  dalle  entita'  giuridiche  partecipanti  e dalle affiliate o
succursali  interessate, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio
per  ogni  quota, pari al 10 per cento o sua frazione, del numero dei
lavoratori impiegati con contratto di lavoro subordinato nell'insieme
degli Stati membri;
    b) tra  essi  sia  compreso almeno un rappresentante per ciascuna
delle  entita'  giuridiche  partecipanti  che  impiega lavoratori con
contratto di lavoro subordinato nello Stato membro interessato, senza
che da cio' derivi un aumento del numero complessivo dei membri della
delegazione speciale di negoziazione;
    c) nel  caso  di  una  SCE  costituita  mediante  fusione,  siano
presenti  altri  membri supplementari per ogni Stato membro in misura
tale  da  assicurare  che  la  delegazione  speciale  di negoziazione
annoveri  almeno  un rappresentante per ogni cooperativa partecipante
che   e'   iscritta  e  abbia  lavoratori  con  contratto  di  lavoro
subordinato  in  tale  Stato  membro  e  della  quale  si  propone la
cessazione  come entita' giuridica distinta in seguito all'iscrizione
della SCE se:
      1) il numero di detti membri supplementari non supera il 20 per
cento  del numero dei membri designati in virtu' della lettera a) del
presente comma;
      2)  la  composizione della delegazione speciale di negoziazione
non comporta una doppia rappresentanza dei lavoratori interessati;
      3)  se  il numero di tali cooperative e' superiore a quello dei
seggi  supplementari  disponibili  di  cui  al  punto 1), detti seggi
supplementari  sono  attribuiti a cooperative di Stati membri diversi
in ordine decrescente rispetto al numero di lavoratori ivi occupati.
  4.  In  fase  di  prima  applicazione  i  membri  della delegazione
speciale  di  negoziazione  sono  eletti o designati tra i componenti
delle   rappresentanze   sindacali   (RSU/RSA)  dalle  rappresentanze
sindacali  medesime  congiuntamente  con  le organizzazioni sindacali
stipulanti   gli   accordi   collettivi  vigenti.  Nella  elezione  o
designazione  si adottano le misure necessarie affinche' sia presente
almeno  un  membro  in  rappresentanza  di ciascuna entita' giuridica
partecipante  con  lavoratori  nello  Stato  membro interessato. Tali
membri    possono    comprendere    rappresentanti    dei   sindacati
indipendentemente  dal  fatto che siano o non siano lavoratori di una
societa'  partecipante  o  di una affiliata o succursale interessata.
Se,  in una entita' giuridica partecipante, in una affiliata o in una
succursale  interessata  e'  assente,  per  motivi indipendenti dalla
volonta'  dei  lavoratori,  una  preesistente forma di rappresentanza
sindacale,  le  organizzazioni  sindacali  che  abbiano  stipulato il
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  applicato  alle entita'
giuridiche  partecipanti,  determinano  le  modalita' di concorso dei
lavoratori  di  detta entita', affiliata o succursale alla elezione o
designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione.
  5. La  delegazione speciale di negoziazione e gli organi competenti
delle  entita'  giuridiche  partecipanti determinano, tramite accordo
scritto,  le modalita' del coinvolgimento dei lavoratori nella SCE. A
tale   fine,   gli   organi   competenti   delle  entita'  giuridiche
partecipanti  informano  la  delegazione speciale di negoziazione del
progetto  e dello svolgimento del processo di costituzione della SCE,
sino all'iscrizione di quest'ultima.
  6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, la delegazione speciale
di  negoziazione  decide  a  maggioranza  assoluta  dei  suoi membri,
purche'  tale  maggioranza  rappresenti anche la maggioranza assoluta
dei  lavoratori. Ciascun membro dispone di un voto. Tuttavia, qualora
i  risultati  dei  negoziati  portino ad una riduzione dei diritti di
partecipazione,  la  maggioranza  richiesta per decidere di approvare
tale  accordo  e'  composta  dai  voti  di due terzi dei membri della
delegazione  speciale  di  negoziazione  che rappresentino almeno due
terzi  dei lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i
lavoratori occupati in almeno due Stati membri;
    a) nel  caso  di  una  SCE  da costituire mediante fusione, se la
partecipazione   comprende   almeno   il  25  per  cento  del  numero
complessivo dei lavoratori delle cooperative partecipanti, o
    b) nel  caso di una SCE da costituire in qualsiasi altro modo, se
la  partecipazione  comprende  almeno  il  50  per  cento  del numero
complessivo dei lavoratori delle entita' giuridiche partecipanti.
  7. Per riduzione dei diritti di partecipazione si intende una quota
dei  membri degli organi della SCE ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera m), inferiore alla quota piu' elevata esistente nelle entita'
giuridiche partecipanti.
  8.  Ai  fini dei negoziati, la delegazione speciale di negoziazione
puo'  chiedere  ad esperti di sua scelta, ad esempio a rappresentanti
delle  competenti organizzazioni sindacali di livello comunitario, di
assisterla nei lavori. Tali esperti possono partecipare alle riunioni
negoziali  con  funzioni  di  consulenza  su richiesta della suddetta
delegazione,  ove  opportuno  per  favorire  la  coerenza  a  livello
comunitario. La delegazione speciale di negoziazione puo' decidere di
informare  dell'avvio dei negoziati i rappresentanti delle competenti
organizzazioni sindacali esterne.
  9.  La  delegazione  speciale di negoziazione puo' decidere, di non
aprire  negoziati  o  di  porre  termine  a  negoziati  in corso e di
avvalersi  delle norme in materia di informazione e consultazione dei
lavoratori   in   vigore  negli  Stati  membri  in  cui  la  societa'
cooperativa  europea  ha  dipendenti.  Tale  decisione  interrompe la
procedura  per  la  conclusione  dell'accordo  di cui all'articolo 4.
Qualora  venga  presa  tale  decisione,  non si applica nessuna delle
disposizioni  di  cui  all'allegato.  La  maggioranza  richiesta  per
decidere  di  non  aprire o di concludere i negoziati e' composta dai
voti  di  due terzi dei membri che rappresentano almeno due terzi dei
lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i lavoratori
impiegati  in  almeno  due  Stati  membri.  Il  presente comma non si
applica  nel  caso  di  una  societa'  cooperativa europea costituita
mediante  trasformazione,  se  la  partecipazione  e'  prevista nella
cooperativa  da  trasformare. La delegazione speciale di negoziazione
puo'  nuovamente  riunirsi  su  richiesta scritta di almeno il 10 per
cento  dei  lavoratori  della  societa'  cooperativa  europea,  delle
affiliate  o  succursali  interessate, o dei loro rappresentanti, non
prima  che siano trascorsi due anni dalla decisione anzidetta, a meno
che  le  parti  convengano  di  riaprire  i  negoziati  ad  una  data
anteriore.  Se  la  delegazione  speciale  di  negoziazione decide di
riavviare  i  negoziati  con  la direzione, ma non e' raggiunto alcun
accordo,   non   si   applica   nessuna  delle  disposizioni  di  cui
all'allegato del presente decreto legislativo.
  10.  Le  spese relative al funzionamento della delegazione speciale
di  negoziazione  e,  in  generale, ai negoziati sono sostenute dalle
entita'   giuridiche   partecipanti,   in  modo  da  consentire  alla
delegazione  speciale  di  negoziazione di espletare adeguatamente la
propria  missione.  Le  entita' giuridiche partecipanti salvo diverso
accordo  con  la  delegazione speciale di negoziazione, sostengono le
spese di cui all'allegato, parte seconda, lettera n).