Art. 4.

                       Contenuto dell'accordo

  1. Gli organi competenti delle entita' giuridiche partecipanti e la
delegazione   speciale  di  negoziazione  negoziano  con  spirito  di
cooperazione   per   raggiungere   un  accordo  sulle  modalita'  del
coinvolgimento dei lavoratori nella societa' cooperativa europea.
  2.  Fatta salva l'autonomia delle parti e salvo quanto previsto dal
comma 4  l'accordo  stipulato tra gli organi competenti delle entita'
giuridiche  partecipanti  e  la delegazione speciale di negoziazione,
determina:
    a) il campo d'applicazione dell'accordo stesso;
    b) la  composizione,  il  numero di membri e la distribuzione dei
seggi  dell'organo  di rappresentanza che sara' l'interlocutore degli
organi   competenti   della   SCE   nel  quadro  dei  dispositivi  di
informazione  e  di  consultazione  dei  lavoratori di quest'ultima e
delle sue affiliate e succursali interessate;
    c) le  attribuzioni  e la procedura prevista per l'informazione e
la consultazione dell'organo di rappresentanza;
    d) la frequenza delle riunioni dell'organo di rappresentanza;
    e) le risorse finanziarie e materiali da attribuire all'organo di
rappresentanza.  In  particolare,  salvo  che  non  sia  diversamente
convenuto,  la  SCE  sostiene  le  spese  di  cui all'allegato, parte
seconda, lettera n);
    f)  se, durante i negoziati, le parti decidono di istituire una o
piu'  procedure  per  l'informazione  e  la consultazione anziche' un
organo   di  rappresentanza,  le  modalita'  di  attuazione  di  tali
procedure;
    g) nel  caso  in  cui,  durante i negoziati, le parti decidano di
stabilire  modalita'  per la partecipazione dei lavoratori, il merito
di  tali  modalita' compresi, a seconda dei casi, il numero di membri
dell'organo  di  amministrazione  o  di  vigilanza  della  SCE  che i
lavoratori saranno autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o
alla  cui  designazione  potranno  opporsi,  le  procedure  per  tale
elezione,  designazione,  raccomandazione  o opposizione da parte dei
lavoratori, nonche' i loro diritti;
    h) la  data  di entrata in vigore dell'accordo, la durata, i casi
in   cui  l'accordo  deve  essere  rinegoziato  e  la  procedura  per
rinegoziarlo,   compreso,   ove  opportuno,  nel  caso  di  modifiche
strutturali  intervenute nella SCE e nelle sue affiliate e succursali
interessate in seguito alla creazione della SCE.
  3.  L'accordo non e' soggetto, salvo disposizione contraria in esso
contenuta,    alle   disposizioni   di   riferimento   che   figurano
nell'allegato.
  4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 15, comma 3,
lettera a),  nel  caso di una SCE costituita mediante trasformazione,
l'accordo prevede che il coinvolgimento dei lavoratori sia in tutti i
suoi  elementi  di  livello quantomeno identico a quello che esisteva
nella cooperativa da trasformare in SCE.
  5.   L'accordo  precisa  le  disposizioni  sulla  possibilita'  dei
lavoratori   di  partecipare  alle  assemblee  generali,  separate  o
settoriali  a  norma dell'articolo 9 e dell'articolo 59, paragrafo 4,
del regolamento.
 
          Nota all'art. 4:
              - Per  il  regolamento  (CE)  n. 1435/2003 si vedano le
          note alle premesse.