Art. 2. Definizioni 1. Fermo restando le definizioni di cui al citato decreto legislativo n. 230 del 1995, ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) «sorgente ad alta attivita», di seguito denominata come sorgente: sorgente sigillata contenente un radionuclide la cui attivita' al momento della fabbricazione o, se questa non e' nota, al momento della prima immissione sul mercato e' uguale o superiore all'attivita' indicata nell'allegato I al presente decreto; b) «sorgente sigillata»: sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili; la definizione comprende, se del caso, la capsula che racchiude il materiale radioattivo come parte integrante della sorgente; c) «sorgente orfana»: sorgente sigillata la cui attivita' e' superiore, al momento della sua scoperta, alla soglia stabilita nella tabella VII-I dell'allegato VII del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, e che non e' sottoposta a controlli da parte delle autorita' o perche' non lo e' mai stata o perche' e' stata abbandonata, smarrita, collocata in un luogo errato, sottratta illecitamente al detentore o trasferita ad un nuovo detentore non autorizzato ai sensi del presente decreto o senza che il destinatario sia stato informato; d) «autorizzazione»: provvedimento emesso dalle autorita' competenti su richiesta di parte, che consente, ai sensi delle disposizioni recate dal presente decreto, dalla legge n. 1860 del 1962, e successive modificazioni, e dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modificazioni, di svolgere una pratica concernente una sorgente; e) «contenitore della sorgente»: contenimento di una sorgente sigillata che non e' parte integrante della sorgente, ma e' destinato al trasporto, alla manipolazione o ad altro; f) «detentore»: persona fisica o giuridica che detiene una sorgente o comunque ha la disponibilita' di una sorgente ai sensi delle disposizioni della legge e del decreto legislativo di cui alla lettera d); nella definizione rientrano, tra l'altro, il fabbricante, il fornitore e l'utilizzatore di sorgenti, ma ad esclusione degli impianti riconosciuti; quando il detentore e' una persona giuridica, a fini sanzionatori si intende la persona fisica che ne ha la rappresentanza legale; g) «fabbricante»: persona fisica o giuridica che produce sorgenti sulla base di autorizzazioni rilasciate nel Paese di produzione; h) «fornitore»: persona fisica o giuridica autorizzata nello Stato ove ha la propria sede o una stabile organizzazione, che fornisce una sorgente, anche nel caso di pratiche comportanti l'effettuazione di operazioni di commercio senza detenzione; i) «impianto riconosciuto»: impianto autorizzato al trattamento, al condizionamento e al deposito provvisorio di breve e lungo termine, o allo smaltimento di sorgenti destinate a non essere piu' utilizzate; j) «sorgente dismessa»: sorgente non piu' utilizzata, ne' destinata ad essere utilizzata per la pratica per cui e' stata concessa l'autorizzazione; k) «trasferimento di una sorgente»: trasferimento, anche temporaneo, per manutenzione, comodato od altro, della detenzione di una sorgente da un detentore ad un altro; l) «Operatore nazionale»: gestore di un impianto riconosciuto per il deposito in sicurezza di lungo termine delle sorgenti ai fini del futuro smaltimento nel territorio nazionale; m) «Servizio integrato»: strumento tecnico-operativo in grado di farsi carico di tutte le fasi del ciclo di gestione della sorgente non piu' utilizzata.
Note all'art. 2: - Per il decreto legislativo n. 230, del 1995, si vedano le note alle premesse. - Per la legge n. 1860 del 1962, si vedano le note alle premesse.