Art. 2. 
                             Definizioni 
 
  1.  Fermo  restando  le  definizioni  di  cui  al  citato   decreto
legislativo n. 230 del 1995, ai fini del presente decreto valgono  le
seguenti definizioni: 
    a) «sorgente  ad  alta  attivita»,  di  seguito  denominata  come
sorgente:  sorgente  sigillata  contenente  un  radionuclide  la  cui
attivita' al momento della fabbricazione o, se questa non e' nota, al
momento della prima immissione sul  mercato  e'  uguale  o  superiore
all'attivita' indicata nell'allegato I al presente decreto; 
    b) «sorgente sigillata»: sorgente formata da materie  radioattive
solidamente incorporate in materie solide  e  di  fatto  inattive,  o
sigillate in  un  involucro  inattivo  che  presenti  una  resistenza
sufficiente  per  evitare,  in   condizioni   normali   di   impiego,
dispersione di materie  radioattive  superiore  ai  valori  stabiliti
dalle norme di buona tecnica applicabili; la  definizione  comprende,
se del caso, la capsula che racchiude il materiale  radioattivo  come
parte integrante della sorgente; 
    c) «sorgente orfana»: sorgente  sigillata  la  cui  attivita'  e'
superiore, al momento della sua scoperta, alla soglia stabilita nella
tabella VII-I dell'allegato VII del citato decreto legislativo n. 230
del 1995, e  che  non  e'  sottoposta  a  controlli  da  parte  delle
autorita'  o  perche'  non  lo  e'  mai  stata  o  perche'  e'  stata
abbandonata,  smarrita,  collocata  in  un  luogo  errato,  sottratta
illecitamente al detentore o trasferita ad  un  nuovo  detentore  non
autorizzato ai sensi del presente decreto o senza che il destinatario
sia stato informato; 
    d)  «autorizzazione»:  provvedimento   emesso   dalle   autorita'
competenti su richiesta  di  parte,  che  consente,  ai  sensi  delle
disposizioni recate dal presente decreto, dalla  legge  n.  1860  del
1962, e successive modificazioni, e dal citato decreto legislativo n. 
230 del 1995, e successive modificazioni,  di  svolgere  una  pratica
concernente una sorgente; 
    e) «contenitore della sorgente»:  contenimento  di  una  sorgente
sigillata che non e' parte integrante della sorgente, ma e' destinato
al trasporto, alla manipolazione o ad altro; 
    f) «detentore»:  persona  fisica  o  giuridica  che  detiene  una
sorgente o comunque ha la disponibilita' di  una  sorgente  ai  sensi
delle disposizioni della legge e del decreto legislativo di cui  alla
lettera d); nella definizione rientrano, tra l'altro, il fabbricante,
il fornitore e l'utilizzatore di sorgenti,  ma  ad  esclusione  degli
impianti riconosciuti; quando il detentore e' una persona  giuridica,
a fini sanzionatori si  intende  la  persona  fisica  che  ne  ha  la
rappresentanza legale; 
    g) «fabbricante»: persona fisica o giuridica che produce sorgenti
sulla base di autorizzazioni rilasciate nel Paese di produzione; 
    h) «fornitore»: persona  fisica  o  giuridica  autorizzata  nello
Stato ove ha la  propria  sede  o  una  stabile  organizzazione,  che
fornisce  una  sorgente,  anche  nel  caso  di  pratiche  comportanti
l'effettuazione di operazioni di commercio senza detenzione; 
    i) «impianto riconosciuto»: impianto autorizzato al  trattamento,
al condizionamento  e  al  deposito  provvisorio  di  breve  e  lungo
termine, o allo smaltimento di sorgenti destinate a non  essere  piu'
utilizzate; 
    j)  «sorgente  dismessa»:  sorgente  non  piu'  utilizzata,   ne'
destinata ad essere utilizzata  per  la  pratica  per  cui  e'  stata
concessa l'autorizzazione; 
    k)  «trasferimento  di  una   sorgente»:   trasferimento,   anche
temporaneo, per manutenzione, comodato od altro, della detenzione  di
una sorgente da un detentore ad un altro; 
    l) «Operatore nazionale»: gestore di un impianto riconosciuto per
il deposito in sicurezza di lungo termine delle sorgenti ai fini  del
futuro smaltimento nel territorio nazionale; 
    m) «Servizio integrato»: strumento tecnico-operativo in grado  di
farsi carico di tutte le fasi del ciclo di  gestione  della  sorgente
non piu' utilizzata. 
 
          Note all'art. 2:
              - Per  il  decreto  legislativo  n.  230,  del 1995, si
          vedano le note alle premesse.
              - Per la legge n. 1860 del 1962, si vedano le note alle
          premesse.