Art. 2.
         Durata degli organismi e relazione di fine mandato
  1.  I  comitati  e  gli organismi indicati all'articolo 1 durano in
carica  tre  anni,  decorrenti  dalla  data  di entrata in vigore del
presente regolamento.
  2.  Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al
comma 1,   gli   organismi  sopra  citati  presentano  una  relazione
sull'attivita'  svolta  al  Ministro  delle  infrastrutture,  che  la
trasmette  alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della
valutazione  congiunta  della  perdurante  utilita'  dell'organismo e
della  conseguente  eventuale  proroga  della  durata,  comunque  non
superiore  a  tre  anni,  da adottarsi con decreto del Presidente del
Consiglio    dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro   delle
infrastrutture.  Gli  eventuali  successivi  decreti  di proroga sono
adottati  secondo la medesima procedura. I componenti degli organismi
di  cui  all'articolo 1  restano  in  carica  fino  alla scadenza del
termine di durata dei medesimi organismi e, nel caso di proroga della
durata degli stessi, possono essere confermati.