Art. 2. Durata degli organismi e relazione di fine mandato 1. I comitati e gli organismi indicati all'articolo 1 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, gli organismi sopra citati presentano una relazione sull'attivita' svolta al Ministro delle infrastrutture, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti degli organismi di cui all'articolo 1 restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dei medesimi organismi e, nel caso di proroga della durata degli stessi, possono essere confermati.