Art. 3. Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione del presente provvedimento, tenuto conto anche degli effetti derivanti, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dalla soppressione delle commissioni e degli organismi gia' operanti presso questo Ministero e non menzionati nell'articolo 1, nonche' di corrispondenti riduzioni delle spese sostenute rispetto a quelle sostenute nel 2005 relativamente alle commissioni ed organismi che comportano soltanto costi indiretti a carico dell'amministrazione, deriva una riduzione della spesa complessiva sostenuta dal citato Ministero non inferiore al trenta per cento di quella sostenuta nell'anno 2005 per le finalita' di cui all'articolo 29, comma 1, del citato decreto-legge n. 223 del 2006. 2. A tale fine, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto. 3. In particolare, i gettoni di presenza, le indennita' o qualsiasi altro compenso comunque denominato spettante a coloro che, a qualsiasi titolo, compongono i comitati e gli organismi indicati all'articolo 1, sono rideterminati con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare il conseguimento degli effetti finanziari di cui al comma 1.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si veda in note alle premesse. - Il testo dell'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario, e' il seguente: «58. Le somme riguardanti indennita', compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».