Art. 3.
                      Disposizioni finanziarie
  1. Dall'attuazione  del  presente provvedimento, tenuto conto anche
degli  effetti  derivanti,  ai  sensi  dell'articolo 29, comma 4, del
decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla   legge   4 agosto  2006,  n.  248,  dalla  soppressione  delle
commissioni e degli organismi gia' operanti presso questo Ministero e
non  menzionati  nell'articolo 1, nonche' di corrispondenti riduzioni
delle   spese   sostenute   rispetto  a  quelle  sostenute  nel  2005
relativamente  alle  commissioni ed organismi che comportano soltanto
costi  indiretti  a carico dell'amministrazione, deriva una riduzione
della  spesa complessiva sostenuta dal citato Ministero non inferiore
al  trenta  per  cento  di  quella  sostenuta  nell'anno  2005 per le
finalita'  di  cui all'articolo 29, comma 1, del citato decreto-legge
n. 223 del 2006.
  2.  A  tale  fine,  fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 58,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva
degli  organismi  di  cui al presente provvedimento, ivi compresi gli
oneri  di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in
qualunque  forma erogati e comunque denominati, e' ridotta del trenta
per  cento  rispetto  a  quella  sostenuta nell'esercizio finanziario
2005.  Per  l'anno  2006,  la riduzione opera in misura proporzionale
rispetto  al  periodo  corrente  tra la data di entrata in vigore del
decreto-legge  n.  223  del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto
degli  impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in
vigore del decreto.
  3. In particolare, i gettoni di presenza, le indennita' o qualsiasi
altro   compenso  comunque  denominato  spettante  a  coloro  che,  a
qualsiasi  titolo,  compongono  i  comitati  e gli organismi indicati
all'articolo 1,  sono  rideterminati  con  decreto del Ministro delle
infrastrutture,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle
finanze,  in misura tale da assicurare il conseguimento degli effetti
finanziari di cui al comma 1.
 
          Note all'art. 3:
              - Per il testo dell'art. 29, comma 4, del decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248, si veda in note alle premesse.
              - Il   testo   dell'art.   1,   comma 58   della  legge
          23 dicembre  2005,  n.  266,  recante: «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria   2006)»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario,
          e' il seguente:
              «58. Le   somme   riguardanti   indennita',   compensi,
          gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
          corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione
          e   controllo,   consigli   di   amministrazione  e  organi
          collegiali  comunque  denominati,  presenti nelle pubbliche
          amministrazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  e  negli enti da queste ultime controllati,
          sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
          importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».