Art. 10. Modalita' e termini di immissione dei Dati e delle Informazioni nell'archivio 1. Le societa' segnalanti assicurano l'esattezza e la completezza dei Dati e delle Informazioni che alimentano l'archivio informatizzato. 2. I Dati di cui all'articolo 6 sono immessi, per via telematica, attraverso l'utilizzo delle reti delle pubbliche amministrazioni e delle societa' segnalanti, nell'archivio informatizzato non appena disponibili e comunque non oltre il secondo giorno lavorativo successivo a quello della loro acquisizione da parte della societa' segnalante. 3. I provvedimenti dell'Autorita' Giudiziaria o del Garante per la protezione dei dati personali che dispongono la sospensione ovvero la cancellazione temporanea dei Dati immessi nell'archivio informatizzato sono eseguiti dalla societa' che ha originato la segnalazione o, d'ufficio, dall'UCAMP. In tal caso i dati immessi non sono piu' consultabili e la loro traccia viene conservata nell'archivio informatizzato al solo fine di consentire l'eventuale riattivazione della segnalazione. 4. Le Informazioni di cui all'articolo 7 sono immesse, per via telematica, nell'archivio informatizzato immediatamente dopo l'apertura del periodo di monitoraggio ovvero non appena disponibili e comunque non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro acquisizione da parte della societa' segnalante. 5. L'UCAMP verifica la completezza dei Dati e delle informazioni immessi e, in caso di riscontro positivo, provvede alla loro convalida.