Art. 10.
Modalita'  e  termini  di  immissione  dei  Dati e delle Informazioni
                            nell'archivio
  1.  Le  societa' segnalanti assicurano l'esattezza e la completezza
dei   Dati   e   delle   Informazioni   che   alimentano   l'archivio
informatizzato.
  2.  I  Dati di cui all'articolo 6 sono immessi, per via telematica,
attraverso  l'utilizzo  delle  reti delle pubbliche amministrazioni e
delle  societa'  segnalanti,  nell'archivio informatizzato non appena
disponibili  e  comunque  non  oltre  il  secondo  giorno  lavorativo
successivo  a  quello della loro acquisizione da parte della societa'
segnalante.
  3.  I provvedimenti dell'Autorita' Giudiziaria o del Garante per la
protezione dei dati personali che dispongono la sospensione ovvero la
cancellazione    temporanea    dei    Dati    immessi   nell'archivio
informatizzato  sono  eseguiti  dalla  societa'  che  ha originato la
segnalazione o, d'ufficio, dall'UCAMP. In tal caso i dati immessi non
sono   piu'   consultabili   e   la  loro  traccia  viene  conservata
nell'archivio  informatizzato  al solo fine di consentire l'eventuale
riattivazione della segnalazione.
  4.  Le  Informazioni  di  cui  all'articolo 7 sono immesse, per via
telematica,    nell'archivio   informatizzato   immediatamente   dopo
l'apertura  del periodo di monitoraggio ovvero non appena disponibili
e  comunque  non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello
della loro acquisizione da parte della societa' segnalante.
  5.  L'UCAMP  verifica  la completezza dei Dati e delle informazioni
immessi  e,  in  caso  di  riscontro  positivo,  provvede  alla  loro
convalida.