Art. 11.
             Consultazione dei Dati e delle Informazioni
  1. La consultazione dei Dati da parte delle societa' segnalanti non
richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'UCAMP.
  2.  La  consultazione  delle  Informazioni  da parte delle societa'
segnalanti richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'UCAMP.
Tale autorizzazione e' rilasciata di volta in volta a quelle societa'
che  ne fanno espressa richiesta e che risultano aver comunicato, con
regolarita' e completezza, le Informazioni di cui all'articolo 7.