Art. 11. Consultazione dei Dati e delle Informazioni 1. La consultazione dei Dati da parte delle societa' segnalanti non richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'UCAMP. 2. La consultazione delle Informazioni da parte delle societa' segnalanti richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'UCAMP. Tale autorizzazione e' rilasciata di volta in volta a quelle societa' che ne fanno espressa richiesta e che risultano aver comunicato, con regolarita' e completezza, le Informazioni di cui all'articolo 7.