Art. 13.
          Decorrenza e permanenza dell'iscrizione dei Dati
  1.  I  Dati  di  cui  all'articolo 6  sono  comunicati  al titolare
dell'archivio  entro  180  giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento  e  restano iscritti nell'archivio informatizzato per tre
anni.