Art. 14.
                          Gruppo di lavoro
  1.  Il  GIPAF,  di  cui  all'articolo 1 della legge, e' composto da
esperti  in  materia  di  carte  di  pagamento  ed  e' formato da due
rappresentanti,  di  cui  un titolare ed un supplente, delle seguenti
amministrazioni,  istituti ed organi: Ministero dell'economia e delle
finanze  (UCAMP),  Ministero dell'interno, Ministero della giustizia,
Ministero  dello  sviluppo  economico,  Ministro  per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, Banca d'Italia.
  2.  Ai lavori del GIPAF partecipano altresi' esperti delle Forze di
polizia,  designati  dall'Ufficio  di  coordinamento e pianificazione
delle  Forze di polizia del Ministero dell'interno, dell'Associazione
Bancaria Italiana e delle societa' segnalanti. Possono essere inoltre
invitati   a   partecipare  ai  lavori  esperti  di  altre  societa',
intermediari   finanziari,  enti,  organismi,  anche  internazionali,
nonche' pubbliche amministrazioni.
  Il   Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e  degli  utenti  puo'
richiedere,  in  qualsiasi momento, di essere ascoltato dal GIPAF, ai
sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge.
  3. Le riunioni del GIPAF sono presiedute dal direttore dell'UCAMP.
  4. Il GIPAF si riunisce, di norma, quattro volte l'anno.
  5.  Per  la  partecipazione ai lavori del GIPAF non e' dovuto alcun
compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo spettante.
 
          Note all'art. 14:
              -  Per  il  testo dell'art. 1 della citata legge n. 166
          del 2005 si veda la nota all'art. 2.
              -  Il testo dell'art. 7, comma 6, della citata legge n.
          166 del 2005, e' il seguente:
              «6.  Il  Consiglio  nazionale  dei  consumatori e degli
          utenti  di  cui  alla  legge  30  luglio 1998, n. 281, puo'
          richiedere,  in  qualsiasi momento, di essere ascoltato dal
          gruppo  di  lavoro  di  cui  all'art. 1, comma 7, in ordine
          all'applicazione della presente legge.».