Art. 14. Gruppo di lavoro 1. Il GIPAF, di cui all'articolo 1 della legge, e' composto da esperti in materia di carte di pagamento ed e' formato da due rappresentanti, di cui un titolare ed un supplente, delle seguenti amministrazioni, istituti ed organi: Ministero dell'economia e delle finanze (UCAMP), Ministero dell'interno, Ministero della giustizia, Ministero dello sviluppo economico, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, Banca d'Italia. 2. Ai lavori del GIPAF partecipano altresi' esperti delle Forze di polizia, designati dall'Ufficio di coordinamento e pianificazione delle Forze di polizia del Ministero dell'interno, dell'Associazione Bancaria Italiana e delle societa' segnalanti. Possono essere inoltre invitati a partecipare ai lavori esperti di altre societa', intermediari finanziari, enti, organismi, anche internazionali, nonche' pubbliche amministrazioni. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti puo' richiedere, in qualsiasi momento, di essere ascoltato dal GIPAF, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge. 3. Le riunioni del GIPAF sono presiedute dal direttore dell'UCAMP. 4. Il GIPAF si riunisce, di norma, quattro volte l'anno. 5. Per la partecipazione ai lavori del GIPAF non e' dovuto alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo spettante.
Note all'art. 14: - Per il testo dell'art. 1 della citata legge n. 166 del 2005 si veda la nota all'art. 2. - Il testo dell'art. 7, comma 6, della citata legge n. 166 del 2005, e' il seguente: «6. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, puo' richiedere, in qualsiasi momento, di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all'art. 1, comma 7, in ordine all'applicazione della presente legge.».