Art. 15.
                Scambio di dati con la Banca d'Italia
  1. In attuazione di quanto previsto nell'articolo 5, comma 1, della
legge,  l'UCAMP  consulta  i  dati  sulle carte di pagamento rubate o
smarrite   mediante   procedure   telematiche   compatibili   con  le
caratteristiche  tecniche  dell'archivio  di  cui all'articolo 36 del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
  2.  Le  richieste  relative  alle aggregazioni fra i dati contenuti
nell'archivio informatizzato sono definite di volta in volta d'intesa
tra la Banca d'Italia e l'UCAMP.
 
          Note all'art. 15:
              -  Il testo dell'art. 5, comma 1, della citata legge n.
          166 del 2005, e' il seguente:
              «Art.  5  (Scambio di dati con la Banca d'Italia). - 1.
          L'Ufficio  centrale  antifrode  dei mezzi di pagamento puo'
          richiedere  alla  Banca  d'Italia l'accesso all'archivio di
          cui  all'art.  10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386,
          introdotto dall'art. 36 del decreto legislativo 30 dicembre
          1999,  n. 507, per la consultazione dei dati sulle carte di
          pagamento rubate o smarrite.».
              -   Il  testo  dell'art.  36  del  decreto  legislativo
          30 dicembre  1999,  n.  507, recante: «Depenalizzazione dei
          reati  minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi
          dell'art.  1 della legge 25 giugno 1999, n. 205» pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del  31  dicembre 1999, n. 306,
          supplemento ordinario, e' il seguente:
              «Art.  36  (Archivio  informatico). - 1. Dopo l'art. 10
          della  legge  15 dicembre  1990,  n.  386,  e'  inserito il
          seguente:
              "Art.  10-bis (Archivio degli assegni bancari e postali
          e  delle  carte  di pagamento irregolari). - 1. Al fine del
          regolare   funzionamento   dei  sistemi  di  pagamento,  e'
          istituito    presso   la   Banca   d'Italia   un   archivio
          informatizzato  degli  assegni  bancari  e  postali e delle
          carte  di  pagamento,  nel  quale  sono inseriti i seguenti
          dati:
                a) generalita'  dei  traenti  degli assegni bancari o
          postali emessi senza autorizzazione o senza provvista;
                b) assegni    bancari    e   postali   emessi   senza
          autorizzazione  o  senza  provvista,  nonche'  assegni  non
          restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca
          dell'autorizzazione;
                c) sanzioni  amministrative  pecuniarie  e accessorie
          applicate  per  l'emissione  di  assegni  bancari e postali
          senza  autorizzazione  o  senza provvista, nonche' sanzioni
          penali  e  connessi  divieti  applicati  per l'inosservanza
          degli  obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa
          accessoria;
                d) generalita'   del   soggetto  al  quale  e'  stata
          revocata   l'autorizzazione   all'utilizzo   di   carte  di
          pagamento;
                e) carte di pagamento per le quali sia stata revocata
          l'autorizzazione all'utilizzo;
                f) assegni  bancari e postali e carte di pagamento di
          cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.
              2.  La  Banca  d'Italia, quale titolare del trattamento
          dei dati, puo' avvalersi di un ente esterno per la gestione
          dell'archivio,  secondo  quanto  previsto dall'art. 8 della
          legge 31 dicembre 1996, n. 675.
              3.  Il soggetto interessato ha diritto ad accedere alle
          informazioni che lo riguardano contenute nell'archivio e di
          esercitare  gli  altri  diritti previsti dall'art. 13 della
          legge 31 dicembre 1996, n. 675.
              4.  I  prefetti, le banche, gli intermediari finanziari
          vigilati   e  gli  uffici  postali  possono  accedere  alle
          informazioni   contenute  nell'archivio  per  le  finalita'
          previste  dalla  presente  legge e per quelle connesse alla
          verifica della corretta utilizzazione degli assegni e delle
          carte  di  pagamento.  L'autorita'  giudiziaria  ha accesso
          diretto  alle  informazioni contenute nell'archivio, per lo
          svolgimento delle proprie funzioni.".
              2.  Con  regolamento  emanato,  ai  sensi dell'art. 17,
          comma 3,   della   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  entro
          centocinquanta  giorni  dall'entrata in vigore del presente
          decreto  legislativo,  il Ministro della giustizia, sentita
          la  Banca d'Italia ed il Garante per la protezione dei dati
          personali,  disciplina  le modalita' con cui i soggetti ivi
          individuati devono trasmettere i dati all'archivio previsto
          dal   comma 1  del  presente  articolo  e,  se  necessario,
          rettificarli  o  aggiornarli.  Con  il medesimo regolamento
          sono  individuate  le  modalita' con cui la Banca d'Italia,
          attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro trattamento
          e ne consente la consultazione.
              3.  Con distinto regolamento emesso entro trenta giorni
          dall'adozione  del regolamento ministeriale di cui al comma
          2, la Banca d'Italia disciplina le modalita' e le procedure
          relative  alle  attivita' previste dal medesimo regolamento
          ministeriale.   La   Banca  d'Italia  provvede  altresi'  a
          determinare  i  criteri generali per la quantificazione dei
          costi  per  l'accesso  e  la consultazione dell'archivio da
          parte  delle  banche,  degli  intermediari vigilati e degli
          uffici postali.».