Art. 15. Scambio di dati con la Banca d'Italia 1. In attuazione di quanto previsto nell'articolo 5, comma 1, della legge, l'UCAMP consulta i dati sulle carte di pagamento rubate o smarrite mediante procedure telematiche compatibili con le caratteristiche tecniche dell'archivio di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. 2. Le richieste relative alle aggregazioni fra i dati contenuti nell'archivio informatizzato sono definite di volta in volta d'intesa tra la Banca d'Italia e l'UCAMP.
Note all'art. 15: - Il testo dell'art. 5, comma 1, della citata legge n. 166 del 2005, e' il seguente: «Art. 5 (Scambio di dati con la Banca d'Italia). - 1. L'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento puo' richiedere alla Banca d'Italia l'accesso all'archivio di cui all'art. 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'art. 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, per la consultazione dei dati sulle carte di pagamento rubate o smarrite.». - Il testo dell'art. 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante: «Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1999, n. 306, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 36 (Archivio informatico). - 1. Dopo l'art. 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e' inserito il seguente: "Art. 10-bis (Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari). - 1. Al fine del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, e' istituito presso la Banca d'Italia un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, nel quale sono inseriti i seguenti dati: a) generalita' dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista; b) assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista, nonche' assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione; c) sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista, nonche' sanzioni penali e connessi divieti applicati per l'inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria; d) generalita' del soggetto al quale e' stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento; e) carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo; f) assegni bancari e postali e carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento. 2. La Banca d'Italia, quale titolare del trattamento dei dati, puo' avvalersi di un ente esterno per la gestione dell'archivio, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 3. Il soggetto interessato ha diritto ad accedere alle informazioni che lo riguardano contenute nell'archivio e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 4. I prefetti, le banche, gli intermediari finanziari vigilati e gli uffici postali possono accedere alle informazioni contenute nell'archivio per le finalita' previste dalla presente legge e per quelle connesse alla verifica della corretta utilizzazione degli assegni e delle carte di pagamento. L'autorita' giudiziaria ha accesso diretto alle informazioni contenute nell'archivio, per lo svolgimento delle proprie funzioni.". 2. Con regolamento emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia, sentita la Banca d'Italia ed il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina le modalita' con cui i soggetti ivi individuati devono trasmettere i dati all'archivio previsto dal comma 1 del presente articolo e, se necessario, rettificarli o aggiornarli. Con il medesimo regolamento sono individuate le modalita' con cui la Banca d'Italia, attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro trattamento e ne consente la consultazione. 3. Con distinto regolamento emesso entro trenta giorni dall'adozione del regolamento ministeriale di cui al comma 2, la Banca d'Italia disciplina le modalita' e le procedure relative alle attivita' previste dal medesimo regolamento ministeriale. La Banca d'Italia provvede altresi' a determinare i criteri generali per la quantificazione dei costi per l'accesso e la consultazione dell'archivio da parte delle banche, degli intermediari vigilati e degli uffici postali.».