Art. 16. Accesso ai Dati ed alle Informazioni da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e delle Forze di polizia 1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e le Forze di polizia di cui all'articolo 7, comma 2, della legge, accedono ai Dati ed alle Informazioni contenuti nell'archivio informatizzato, attraverso un collegamento tra il predetto archivio ed il Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Il collegamento deve rispondere a procedure telematiche compatibili con le caratteristiche tecniche del predetto Centro e dello stesso archivio e nel rispetto degli standard previsti dal Sistema pubblico di connettivita', secondo le intese fra l'UCAMP e il Dipartimento di pubblica sicurezza, e deve essere realizzato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Eventuali risultati di specifico interesse e gli elementi conoscitivi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge, diversi dai Dati e dalle Informazioni di cui al comma precedente, derivanti dalla gestione dell'archivio informatizzato, utili ai fini dell'analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati commessi mediante carte di credito o altri mezzi di pagamento, sono comunicati dall'UCAMP al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale della polizia criminale, anche d'iniziativa, ovvero su richiesta del GIPAF, secondo modalita' da stabilirsi previe intese tra l'UCAMP e la predetta Direzione centrale.
Note all'art. 16: - Il testo dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 3, comma 3 della citata legge n. 166 del 2005, e' il seguente: «2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono stabilite le modalita' relative all'accesso ai dati e alle informazioni possesso dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' da parte degli uffici competenti delle Forze di polizia di cui all' art. 16, primo comma, della stessa legge.». «3. I risultati di specifico interesse, corredati dei necessari elementi conoscitivi, sono comunicati altresi', anche d'iniziativa, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'art. 7, agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati commessi mediante carte di credito o altri mezzi di pagamento.». - Il testo dell'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). - E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7. Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonche' alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente. Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionano preposto all'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.».