Art. 16.
Accesso  ai Dati ed alle Informazioni da parte del Dipartimento della
pubblica  sicurezza  del  Ministero  dell'interno  e  delle  Forze di
                               polizia
  1.  Il  Dipartimento della pubblica sicurezza e le Forze di polizia
di cui all'articolo 7, comma 2, della legge, accedono ai Dati ed alle
Informazioni  contenuti  nell'archivio  informatizzato, attraverso un
collegamento  tra il predetto archivio ed il Centro elaborazione dati
del   Ministero  dell'interno,  di  cui  all'articolo 8  della  legge
1° aprile  1981,  n. 121. Il collegamento deve rispondere a procedure
telematiche  compatibili con le caratteristiche tecniche del predetto
Centro e dello stesso archivio e nel rispetto degli standard previsti
dal  Sistema pubblico di connettivita', secondo le intese fra l'UCAMP
e  il  Dipartimento  di  pubblica sicurezza, e deve essere realizzato
nell'ambito   delle   risorse   umane,   strumentali   e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
  2.  Eventuali  risultati  di  specifico  interesse  e  gli elementi
conoscitivi  di cui all'articolo 3, comma 3, della legge, diversi dai
Dati e dalle Informazioni di cui al comma precedente, derivanti dalla
gestione dell'archivio informatizzato, utili ai fini dell'analisi dei
fenomeni  criminali  e  di  cooperazione,  anche  internazionale,  di
polizia,   finalizzati  alla  prevenzione  e  repressione  dei  reati
commessi  mediante  carte di credito o altri mezzi di pagamento, sono
comunicati  dall'UCAMP  al  Dipartimento  della  pubblica sicurezza -
Direzione  centrale  della  polizia  criminale,  anche  d'iniziativa,
ovvero su richiesta del GIPAF, secondo modalita' da stabilirsi previe
intese tra l'UCAMP e la predetta Direzione centrale.
 
          Note all'art. 16:
              - Il testo dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 3, comma 3
          della citata legge n. 166 del 2005, e' il seguente:
              «2.  Con  il  medesimo  decreto  di cui al comma 1 sono
          stabilite  le modalita' relative all'accesso ai dati e alle
          informazioni  possesso  dell'Ufficio centrale antifrode dei
          mezzi di pagamento da parte del Dipartimento della pubblica
          sicurezza  del Ministero dell'interno per l'esercizio delle
          funzioni  di  cui  agli  articoli 4,  6  e  7  della  legge
          1° aprile  1981,  n.  121,  nonche'  da  parte degli uffici
          competenti  delle  Forze  di  polizia  di cui all' art. 16,
          primo comma, della stessa legge.».
              «3.  I  risultati di specifico interesse, corredati dei
          necessari  elementi  conoscitivi, sono comunicati altresi',
          anche  d'iniziativa,  secondo  le  modalita'  stabilite dal
          decreto  di  cui  all'art.  7, agli uffici del Dipartimento
          della   pubblica   sicurezza   del  Ministero  dell'interno
          competenti  in  materia di analisi dei fenomeni criminali e
          di   cooperazione,   anche   internazionale,   di  polizia,
          finalizzata   alla  prevenzione  e  repressione  dei  reati
          commessi  mediante  carte  di  credito  o  altri  mezzi  di
          pagamento.».
              -  Il  testo dell'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n.
          121, recante: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
          pubblica  sicurezza»,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
          10 aprile  1981,  n.  100,  supplemento  ordinario,  e'  il
          seguente:
              «Art.  8  (Istituzione del Centro elaborazione dati). -
          E'  istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito
          dell'ufficio  di cui alla lettera a) dell'art. 5, il Centro
          elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei
          dati di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7.
              Il   Centro   provvede   alla  raccolta,  elaborazione,
          classificazione  e  conservazione  negli  archivi magnetici
          delle   informazioni   e   dei   dati   nonche'  alla  loro
          comunicazione  ai  soggetti autorizzati, indicati nell'art.
          9,  secondo  i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi
          del comma seguente.
              Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
          commissione  tecnica,  presieduta  dal  funzionano preposto
          all'ufficio  di  cui  alla  lettera a)  dell'art. 5, per la
          fissazione   dei   criteri   e  delle  norme  tecniche  per
          l'espletamento  da parte del Centro delle operazioni di cui
          al    comma precedente   e   per   il   controllo   tecnico
          sull'osservanza  di  tali  criteri  e  norme  da  parte del
          personale  operante presso il Centro stesso. I criteri e le
          norme    tecniche    predetti   divengono   esecutivi   con
          l'approvazione del Ministro dell'interno.».