Art. 18.
                Assegnazione del personale all'UCAMP
  1.  Il  personale  di  cui  all'articolo  1,  comma 6, della legge,
eventualmente  assegnato  all'UCAMP,  e'  assoggettato ad un percorso
formativo  della  durata  minima  di  cinque  giorni.  La  formazione
riguarda materie di carattere prevalentemente tecnico e specialistico
oggetto   dell'attivita'   istituzionale  dell'Ufficio.  I  corsi  di
formazione sono organizzati nell'ambito dell'ordinaria programmazione
dei  percorsi  formativi dell'Amministrazione, senza oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato.
 
          Nota all'art. 18:
              - Per il testo dell'art. 1, comma 6, della citata legge
          n. 166 del 2005, si veda la nota all'art. 2.