Art. 18. Assegnazione del personale all'UCAMP 1. Il personale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge, eventualmente assegnato all'UCAMP, e' assoggettato ad un percorso formativo della durata minima di cinque giorni. La formazione riguarda materie di carattere prevalentemente tecnico e specialistico oggetto dell'attivita' istituzionale dell'Ufficio. I corsi di formazione sono organizzati nell'ambito dell'ordinaria programmazione dei percorsi formativi dell'Amministrazione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Nota all'art. 18: - Per il testo dell'art. 1, comma 6, della citata legge n. 166 del 2005, si veda la nota all'art. 2.