Art. 19.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1.   Al  fine  di  costituire  un  archivio  storico,  le  societa'
segnalanti  comunicano  i  Dati  relativi  ai  punti  vendita  di cui
all'articolo 6,  lettera b),  riguardanti  gli anni 2005, 2006 e 2007
entro  180  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
regolamento.
  2. Le disposizioni riguardanti le informazioni si applicano decorsi
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
  3.  Ai fini dell'attuazione del secondo comma dell'articolo 1 della
legge,  l'UCAMP, sentito il GIPAF, provvede ad identificare eventuali
ulteriori   tipologie   di   carte   di   pagamento  a  spendibilita'
generalizzata,  emesse  da intermediari abilitati, da assoggettare al
sistema di prevenzione previsto dalla legge.
  4.  Al  fine  di  consentire  un piu' efficace contrasto alle frodi
sulle  carte  di  pagamento, l'UCAMP promuove, nell'ambito del GIPAF,
appositi  approfondimenti  atti ad adottare ogni iniziativa diretta a
favorire  l'inserimento della riproduzione fotografica nelle carte di
pagamento  ovvero  di altra modalita' equivalente volta a consentirne
la riconducibilita' al titolare.