Art. 2. Individuazione delle societa' segnalanti 1. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, le societa' segnalanti cui all'articolo 1, comma 3, della legge, in qualita' di intermediari abilitati, sono tenute a trasmettere all'UCAMP il formulario di cui all'esemplare in allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. Nel formulario le societa' indicano espressamente se gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto vengono adempiuti nonche' se le facolta' dal medesimo concesse vengono esercitate: a) direttamente; b) da altra societa' segnalante appositamente delegata. 2. Le caratteristiche di conferimento dell'incarico o della delega, nel caso previsto alla lettera b) di cui al precedente comma, devono garantire l'integrita' e la riservatezza dei dati e delle informazioni. 3. Sulla base dei formulari pervenuti, l'UCAMP istituisce la lista nominativa delle societa' segnalanti le quali sono tenute, altresi', a comunicare con lo stesso mezzo le successive variazioni.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 1 della citata legge n. 166 del 2005, e' il seguente: «Art. 1 (Sistema di prevenzione). - 1. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento. 2. Con il termine "carte di pagamento" si intendono quei documenti che si identificano con le carte di credito e le carte di debito e con le altre carte definite nella normativa di attuazione. 3. Partecipano al sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento, le societa', le banche e gli intermediari finanziari che emettono carte di pagamento e gestiscono reti commerciali di accettazione di dette carte, di seguito denominati "societa' segnalanti", individuati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 7. 4. Le societa' segnalanti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni di cui agli articoli 2 e 3. I dati e le informazioni alimentano un apposito archivio informatizzato. 5. Titolare dell'archivio informatizzato e responsabile della sua gestione e' l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze che, nell'ambito del Dipartimento del tesoro, esercita funzioni di competenza statale in materia di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sui mezzi di pagamento, e che puo' designare anche ulteriori soggetti responsabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 6. Il personale di cui all'art. 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, puo' essere assegnato all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento. 7. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro, con funzioni consultive, per la trattazione delle problematiche di settore. 8. Il sistema di prevenzione di cui alla presente legge si informa ai principi e alla disciplina previsti dall'ordinamento comunitario.».