Art. 2.
              Individuazione delle societa' segnalanti
  1.  Entro  trenta  giorni  dalla  entrata  in  vigore  del presente
decreto,  le  societa'  segnalanti cui all'articolo 1, comma 3, della
legge,   in   qualita'  di  intermediari  abilitati,  sono  tenute  a
trasmettere all'UCAMP il formulario di cui all'esemplare in allegato,
che costituisce parte integrante del presente decreto. Nel formulario
le   societa'   indicano  espressamente  se  gli  obblighi  derivanti
dall'applicazione  del  presente decreto vengono adempiuti nonche' se
le facolta' dal medesimo concesse vengono esercitate:
    a) direttamente;
    b) da altra societa' segnalante appositamente delegata.
  2. Le caratteristiche di conferimento dell'incarico o della delega,
nel  caso previsto alla lettera b) di cui al precedente comma, devono
garantire   l'integrita'   e   la   riservatezza  dei  dati  e  delle
informazioni.
  3.  Sulla base dei formulari pervenuti, l'UCAMP istituisce la lista
nominativa  delle societa' segnalanti le quali sono tenute, altresi',
a comunicare con lo stesso mezzo le successive variazioni.
 
          Nota all'art. 2:
              -  Il  testo  dell'art. 1 della citata legge n. 166 del
          2005, e' il seguente:
              «Art.  1  (Sistema  di  prevenzione). - 1. E' istituito
          presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  un
          sistema  di  prevenzione,  sul  piano amministrativo, delle
          frodi sulle carte di pagamento.
              2.  Con  il  termine  "carte di pagamento" si intendono
          quei  documenti che si identificano con le carte di credito
          e  le  carte  di debito e con le altre carte definite nella
          normativa di attuazione.
              3.  Partecipano  al  sistema  di prevenzione, sul piano
          amministrativo,  delle  frodi  sulle carte di pagamento, le
          societa',  le  banche  e  gli  intermediari  finanziari che
          emettono  carte  di pagamento e gestiscono reti commerciali
          di  accettazione  di  dette  carte,  di  seguito denominati
          "societa' segnalanti", individuati nel decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui all'art. 7.
              4.  Le  societa'  segnalanti  comunicano  al  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze i dati e le informazioni di
          cui   agli  articoli 2  e  3.  I  dati  e  le  informazioni
          alimentano un apposito archivio informatizzato.
              5. Titolare dell'archivio informatizzato e responsabile
          della  sua  gestione  e'  l'Ufficio  centrale antifrode dei
          mezzi  di  pagamento  del  Ministero  dell'economia e delle
          finanze  che,  nell'ambito  del  Dipartimento  del  tesoro,
          esercita  funzioni  di  competenza  statale  in  materia di
          prevenzione,  sul  piano  amministrativo,  delle  frodi sui
          mezzi  di  pagamento,  e che puo' designare anche ulteriori
          soggetti  responsabili  ai  sensi  dell'art. 29 del decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
              6.  Il  personale  di  cui all'art. 9 del decreto-legge
          15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
          legge   15 giugno  2002,  n.  112,  puo'  essere  assegnato
          all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento.
              7.  Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza
          nuovi  o  maggiori  oneri  per  il bilancio dello Stato, un
          gruppo   di   lavoro,   con  funzioni  consultive,  per  la
          trattazione delle problematiche di settore.
              8. Il sistema di prevenzione di cui alla presente legge
          si   informa   ai   principi  e  alla  disciplina  previsti
          dall'ordinamento comunitario.».