Art. 8. Rischio di frode 1. Si configura il rischio di frode di cui all'articolo 3, comma 1 della legge, quando viene raggiunto uno dei seguenti parametri: a) con riferimento ai punti vendita di cui all'articolo 7, lettera b): 1) cinque o piu' richieste di autorizzazione con carte diverse, rifiutate nelle 24 ore, presso un medesimo punto vendita; 2) tre o piu' richieste di autorizzazione sulla stessa carta, effettuate nelle 24 ore, presso un medesimo punto vendita; 3) richiesta di autorizzazione, approvata o rifiutata, che superi del 150% l'importo medio delle operazioni effettuate con carte di pagamento, nei tre mesi precedenti, presso il medesimo punto di vendita; b) riguardo alle carte di pagamento sottoposte a monitoraggio di cui all'articolo 7, lettera c): 1) sette o piu' richieste di autorizzazione nelle 24 ore per una stessa carta di pagamento; 2) una ovvero piu' richieste di autorizzazione che nelle 24 ore esauriscano l'importo totale del plafond della carta di pagamento; 3) due o piu' richieste di autorizzazione provenienti da Stati diversi, effettuate, con la stessa carta, nell'arco di sessanta minuti.
Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 166 del 2005, e' il seguente: «Art. 3 (Informazioni relative al rischio di frode che alimentano l'archivio informatizzato). - 1. Le singole societa' segnalanti comunicano altresi', previa notifica al titolare dell'archivio, le informazioni relative ai punti vendita e alle transazioni che configurano un rischio di frode. Tali informazioni sono conservate nell'archivio per il tempo necessario alle predette societa' ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frode.».