Art. 8.
                          Rischio di frode
  1.  Si configura il rischio di frode di cui all'articolo 3, comma 1
della legge, quando viene raggiunto uno dei seguenti parametri:
    a) con  riferimento  ai  punti  vendita  di  cui  all'articolo 7,
lettera b):
      1) cinque o piu' richieste di autorizzazione con carte diverse,
rifiutate nelle 24 ore, presso un medesimo punto vendita;
      2)  tre  o piu' richieste di autorizzazione sulla stessa carta,
effettuate nelle 24 ore, presso un medesimo punto vendita;
      3)  richiesta  di  autorizzazione,  approvata  o rifiutata, che
superi del 150% l'importo medio delle operazioni effettuate con carte
di  pagamento,  nei  tre mesi precedenti, presso il medesimo punto di
vendita;
    b) riguardo  alle carte di pagamento sottoposte a monitoraggio di
cui all'articolo 7, lettera c):
      1)  sette  o  piu' richieste di autorizzazione nelle 24 ore per
una stessa carta di pagamento;
      2) una ovvero piu' richieste di autorizzazione che nelle 24 ore
esauriscano l'importo totale del plafond della carta di pagamento;
      3)  due o piu' richieste di autorizzazione provenienti da Stati
diversi,  effettuate,  con  la  stessa  carta,  nell'arco di sessanta
minuti.
 
          Nota all'art. 8:
              -  Il testo dell'art. 3, comma 1, della citata legge n.
          166 del 2005, e' il seguente:
              «Art.  3 (Informazioni relative al rischio di frode che
          alimentano  l'archivio  informatizzato).  -  1.  Le singole
          societa' segnalanti comunicano altresi', previa notifica al
          titolare  dell'archivio,  le informazioni relative ai punti
          vendita  e  alle  transazioni che configurano un rischio di
          frode.  Tali informazioni sono conservate nell'archivio per
          il  tempo  necessario  alle  predette societa' ad accertare
          l'effettiva sussistenza del rischio di frode.».