Art. 9.
                       Periodo di monitoraggio
  1.  La  societa'  segnalante  notifica  al  titolare  dell'archivio
l'apertura  del  periodo  di  monitoraggio,  nel momento in cui viene
raggiunto  uno  dei parametri di cui all'articolo 8. Tale periodo non
puo'  superare  i  quindici  giorni per le informazioni relative agli
esercenti  e  le  settantadue  ore  per le Informazioni relative alle
carte di pagamento.
  2.   Relativamente   alle   Informazioni   di  cui  all'articolo 7,
lettera b),  la  societa'  segnalante  comunica all'UCAMP l'esito del
monitoraggio in termini di «revoca dell'esercizio convenzionato» o di
«conclusione  del  monitoraggio senza ulteriori provvedimenti». Sulla
base  di  tale  comunicazione, l'UCAMP riqualifica come Dato ai sensi
dell'articolo 6,  lettera b),  le Informazioni relative alla avvenuta
revoca dell'esercizio, ovvero provvede alla loro cancellazione.
  3.   Relativamente   alle   informazioni   di  cui  all'articolo 7,
lettera c),   la   societa'  segnalante  comunica  all'UCAMP  l'esito
dell'accertamento  in  termini  di  «transazione non riconosciuta dal
titolare   della   carta   di   pagamento»,  o  di  «conclusione  del
monitoraggio  senza  ulteriori  provvedimenti».  Sulla  base  di tale
comunicazione,    l'UCAMP    riqualifica    come    Dato   ai   sensi
dell'articolo 6,    lettera c),   le   informazioni   relative   alla
transazione    non    riconosciuta,   ovvero   provvede   alla   loro
cancellazione.
  4.  In  caso  di  mancata  segnalazione  circa  la  conclusione del
monitoraggio,  decorsi  i termini di cui al comma 1, l'UCAMP provvede
d'ufficio alla cancellazione delle informazioni.