Art. 9. Periodo di monitoraggio 1. La societa' segnalante notifica al titolare dell'archivio l'apertura del periodo di monitoraggio, nel momento in cui viene raggiunto uno dei parametri di cui all'articolo 8. Tale periodo non puo' superare i quindici giorni per le informazioni relative agli esercenti e le settantadue ore per le Informazioni relative alle carte di pagamento. 2. Relativamente alle Informazioni di cui all'articolo 7, lettera b), la societa' segnalante comunica all'UCAMP l'esito del monitoraggio in termini di «revoca dell'esercizio convenzionato» o di «conclusione del monitoraggio senza ulteriori provvedimenti». Sulla base di tale comunicazione, l'UCAMP riqualifica come Dato ai sensi dell'articolo 6, lettera b), le Informazioni relative alla avvenuta revoca dell'esercizio, ovvero provvede alla loro cancellazione. 3. Relativamente alle informazioni di cui all'articolo 7, lettera c), la societa' segnalante comunica all'UCAMP l'esito dell'accertamento in termini di «transazione non riconosciuta dal titolare della carta di pagamento», o di «conclusione del monitoraggio senza ulteriori provvedimenti». Sulla base di tale comunicazione, l'UCAMP riqualifica come Dato ai sensi dell'articolo 6, lettera c), le informazioni relative alla transazione non riconosciuta, ovvero provvede alla loro cancellazione. 4. In caso di mancata segnalazione circa la conclusione del monitoraggio, decorsi i termini di cui al comma 1, l'UCAMP provvede d'ufficio alla cancellazione delle informazioni.