Art. 2.

                     Attuazione degli interventi

  1.  Al Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo
e'  assegnata  una  quota pari all'1,5 per cento della disponibilita'
finanziaria  annualmente stabilita dall'articolo 1, comma 1227, della
legge  27 dicembre 2006, n. 296, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009,  per  l'esecuzione delle azioni di monitoraggio e di promozione
dei programmi beneficiari del cofinanziamento, come dettagliato nella
allegata  Tabella  1.  Tale  quota non potra' superare annualmente il
limite di spesa di euro 150.000,00;
  2. Al  fine di assicurare l'equa distribuzione sul territorio delle
risorse,  fatta  salva  la quota di cui al comma 1, la disponibilita'
massima  attribuibile complessivamente a ciascuna regione e provincia
Autonoma  nella partecipazione alla realizzazione degli interventi di
cui  al  presente  regolamento  e' determinata a valere sulle risorse
annualmente disponibili ai sensi della allegata Tabella 2.
 
          Nota all'art. 2:
              - Per il testo dell'art. 1, comma 1227, della legge del
          27 dicembre 2006, n. 296, si vedano le note alle premesse.