Art. 4.

                Contenuti dei programmi di intervento

  1.  Ciascun  programma  d'intervento  individua  i  contenuti  e le
articolazioni  delle  attivita'  e definisce compiutamente i seguenti
elementi, che devono essere indicati nella domanda di finanziamento:
    a) soggetti presentatori;
    b) contenuti  e  obiettivi  del programma, sia a livello generale
che  a  carattere specifico per ciascuna regione e provincia autonoma
co-presentatrice;
    c) ambiti  territoriali  entro cui sono previsti gli interventi e
nei quali si prevedono effetti indotti;
    d) tipologia   degli   interventi   ricompresi   nel   programma,
connessione  agli  obiettivi  del  programma stesso ed alle finalita'
turistiche e livello di progettazione esistente delle eventuali opere
infrastrutturali (preliminare, definitivo, esecutivo);
    e) piano   finanziario   con   evidenziazione   delle   quote  di
finanziamento regionale;
    f) programma delle azioni previste;
    g) modalita'  e  strumenti  previsti  per  la  prosecuzione delle
politiche   di  valorizzazione  turistica  dell'area  interessata  al
Programma nelle fasi successive alla sua realizzazione;
    h) esplicitazione  di eventuali interventi suppletivi organici ai
programmi;
    i) scheda  riassuntiva degli investimenti con l'indicazione delle
specifiche destinazioni dei contributi.