Art. 4. Contenuti dei programmi di intervento 1. Ciascun programma d'intervento individua i contenuti e le articolazioni delle attivita' e definisce compiutamente i seguenti elementi, che devono essere indicati nella domanda di finanziamento: a) soggetti presentatori; b) contenuti e obiettivi del programma, sia a livello generale che a carattere specifico per ciascuna regione e provincia autonoma co-presentatrice; c) ambiti territoriali entro cui sono previsti gli interventi e nei quali si prevedono effetti indotti; d) tipologia degli interventi ricompresi nel programma, connessione agli obiettivi del programma stesso ed alle finalita' turistiche e livello di progettazione esistente delle eventuali opere infrastrutturali (preliminare, definitivo, esecutivo); e) piano finanziario con evidenziazione delle quote di finanziamento regionale; f) programma delle azioni previste; g) modalita' e strumenti previsti per la prosecuzione delle politiche di valorizzazione turistica dell'area interessata al Programma nelle fasi successive alla sua realizzazione; h) esplicitazione di eventuali interventi suppletivi organici ai programmi; i) scheda riassuntiva degli investimenti con l'indicazione delle specifiche destinazioni dei contributi.