Art. 5. Interventi ammissibili 1. Possono essere ammessi a finanziamento, fino ad massimo del 90 per cento della spesa, programmi relativi a: a) interventi strutturali, infrastrutturali e di creazione di servizi, con esclusione comunque della manutenzione ordinaria; b) interventi di qualificazione e riqualificazione delle risorse professionali; c) interventi integrati a favore dello sviluppo competitivo del settore e della promozione del prodotto turistico.