Art. 5.

                       Interventi ammissibili

  1.  Possono  essere ammessi a finanziamento, fino ad massimo del 90
per cento della spesa, programmi relativi a:
    a) interventi  strutturali,  infrastrutturali  e  di creazione di
servizi, con esclusione comunque della manutenzione ordinaria;
    b) interventi  di qualificazione e riqualificazione delle risorse
professionali;
    c) interventi  integrati  a favore dello sviluppo competitivo del
settore e della promozione del prodotto turistico.