Art. 6.

                 Durata dei programmi di intervento

  1.  I  programmi di intervento hanno inizio formale entro 90 giorni
dalla   data  del  decreto  di  assegnazione  delle  risorse  di  cui
all'articolo 3,  e  si  concludono  entro  i  24  mesi successivi. Il
mancato  rispetto  dei  termini  di  inizio  e  di  conclusione degli
interventi  comporta  la  decadenza  o la riduzione del beneficio del
cofinanziamento  in  ragione  di  quanto  non  eseguito,  fatte salve
comprovate  cause  di  forza  maggiore o eventuali proroghe di cui al
comma 3.  Ai  fini  di  una corretta gestione delle risorse, ciascuna
regione  e provincia autonoma invia comunicazione al Dipartimento per
lo  sviluppo  e  la  competitivita'  del  turismo sia dell'inizio dei
lavori che della conclusione degli stessi, in entrambi i casi in modo
analitico  per  ciascun  programma  d'intervento,  facendo  specifico
riferimento a quanto contenuto nella domanda di cui all'articolo 3.
  2. Le regioni e le province autonome comunicano al Dipartimento per
lo  sviluppo e la competitivita' del turismo le mancate realizzazioni
o  l'annullamento  dei  programmi,  o comunque eventuali riduzioni di
attivita'  rispetto alle risorse assegnate. Il Dipartimento, valutato
quanto comunicato dalle regioni e dalle province autonome, dispone la
revoca integrale o parziale del decreto di assegnazione delle risorse
con  la  conseguente  determinazione  della  restituzione integrale o
parziale dei finanziamenti erogati.
  3.  Le  eventuali  varianti sostanziali, con esclusione comunque di
oneri  aggiuntivi  per lo Stato, devono attenere alle finalita' della
legge  27 dicembre  2006,  n. 296, e del presente regolamento, devono
essere   concordate   fra   le   regioni   e   le  province  autonome
co-presentatrici   del   programma  e  devono  essere  comunicate  al
Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la  competitivita'  del  turismo.
Eventuali  proroghe  del  termine  dei lavori, purche' non comportino
oneri  aggiuntivi  per  lo  Stato  e  quando ricadano all'interno dei
programmi oggetto di cofinanziamento statale, devono essere approvate
dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo.
 
          Nota all'art. 6:
              -  Per  i  riferimenti  alla  legge  n. 296 del 2006 si
          vedano le note alle premesse.