Art. 6. Durata dei programmi di intervento 1. I programmi di intervento hanno inizio formale entro 90 giorni dalla data del decreto di assegnazione delle risorse di cui all'articolo 3, e si concludono entro i 24 mesi successivi. Il mancato rispetto dei termini di inizio e di conclusione degli interventi comporta la decadenza o la riduzione del beneficio del cofinanziamento in ragione di quanto non eseguito, fatte salve comprovate cause di forza maggiore o eventuali proroghe di cui al comma 3. Ai fini di una corretta gestione delle risorse, ciascuna regione e provincia autonoma invia comunicazione al Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo sia dell'inizio dei lavori che della conclusione degli stessi, in entrambi i casi in modo analitico per ciascun programma d'intervento, facendo specifico riferimento a quanto contenuto nella domanda di cui all'articolo 3. 2. Le regioni e le province autonome comunicano al Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo le mancate realizzazioni o l'annullamento dei programmi, o comunque eventuali riduzioni di attivita' rispetto alle risorse assegnate. Il Dipartimento, valutato quanto comunicato dalle regioni e dalle province autonome, dispone la revoca integrale o parziale del decreto di assegnazione delle risorse con la conseguente determinazione della restituzione integrale o parziale dei finanziamenti erogati. 3. Le eventuali varianti sostanziali, con esclusione comunque di oneri aggiuntivi per lo Stato, devono attenere alle finalita' della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del presente regolamento, devono essere concordate fra le regioni e le province autonome co-presentatrici del programma e devono essere comunicate al Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo. Eventuali proroghe del termine dei lavori, purche' non comportino oneri aggiuntivi per lo Stato e quando ricadano all'interno dei programmi oggetto di cofinanziamento statale, devono essere approvate dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo.
Nota all'art. 6: - Per i riferimenti alla legge n. 296 del 2006 si vedano le note alle premesse.