Art. 7.

               Oneri a carico dei soggetti proponenti

  1. La regione o la provincia autonoma capofila, entro il periodo di
tempo  intercorrente  tra  il decreto di assegnazione delle risorse e
l'inizio  dei lavori relativi al programma, invia al Dipartimento per
lo sviluppo e la competitivita' del turismo il progetto esecutivo del
programma  stesso,  corredato  dalla  definizione  delle modalita' di
attuazione  e  dalla descrizione delle modalita' di partecipazione di
altri enti pubblici e soggetti privati all'iniziativa progettuale.