Art. 7. Oneri a carico dei soggetti proponenti 1. La regione o la provincia autonoma capofila, entro il periodo di tempo intercorrente tra il decreto di assegnazione delle risorse e l'inizio dei lavori relativi al programma, invia al Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo il progetto esecutivo del programma stesso, corredato dalla definizione delle modalita' di attuazione e dalla descrizione delle modalita' di partecipazione di altri enti pubblici e soggetti privati all'iniziativa progettuale.