Art. 8.

                       Modalita' di erogazione

  1.  Previa  richiesta  di  ciascuna  regione  e  provincia autonoma
interessata,  per ciascun programma il Dipartimento per lo sviluppo e
la competitivita' del turismo provvede:
    a) al  trasferimento  del  20 per cento a titolo di anticipazione
contestualmente   all'adozione  del  decreto  di  assegnazione  delle
risorse di cui all'articolo 3, comma 3;
    b) al trasferimento del 60 per cento in correlazione alla data di
comunicazione dell'inizio lavori;
    c) al trasferimento del residuo 20 per cento successivamente alla
data  di  positiva ultimazione dei lavori, da accertarsi da parte del
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo.