Art. 8. Modalita' di erogazione 1. Previa richiesta di ciascuna regione e provincia autonoma interessata, per ciascun programma il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo provvede: a) al trasferimento del 20 per cento a titolo di anticipazione contestualmente all'adozione del decreto di assegnazione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 3; b) al trasferimento del 60 per cento in correlazione alla data di comunicazione dell'inizio lavori; c) al trasferimento del residuo 20 per cento successivamente alla data di positiva ultimazione dei lavori, da accertarsi da parte del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo.