Art. 10. Compiti del centro di coordinamento 1. Il Centro di coordinamento ha il compito di ottimizzare le attivita' di competenza dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE a garanzia di comuni, omogenee ed uniformi condizioni operative e nell'ottica di massimizzare il riciclaggio/recupero di tali rifiuti. 2. In particolare, il Centro di coordinamento svolge le seguenti funzioni: a) definisce con l'ANCI, tramite un accordo di programma, le condizioni generali per il ritiro da parte dei sistemi collettivi competenti dei RAEE raccolti nell'ambito del circuito domestico ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. l5l, e, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi, raggruppati secondo quanto indicato nell'Allegato I, garantendo la razionalizzazione e l'omogeneita' a livello territoriale dell'intervento; b) definisce con l'ANCI e con le associazioni nazionali di categoria della distribuzione, tramite un accordo di programma, le condizioni alle quali il ritiro da parte dei sistemi collettivi competenti dei RAEE raccolti dai distributori ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), e' effettuato direttamente presso i distributori medesimi; c) stipula specifici accordi con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, al fine di assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento e qualificazione delle aziende del settore; d) assicura la necessaria cooperazione tra i diversi sistemi collettivi, in particolare di quelli che gestiscono la medesima categoria di RAEE di cui all'Allegato 1A al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151; e) ottimizza uniformando le relative modalita' e condizioni il sistema di raccolta, assicurando il ritiro dei RAEE dai centri di raccolta di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e lo smistamento al sistema collettivo competente per il conferimento agli impianti di trattamento; f) assicura la tempestivita' nella raccolta delle richieste di ritiro da parte dei centri di raccolta, utilizzando a tal fine tecnologie telematiche; g) assicura il monitoraggio dei flussi di RAEE, distinti per categoria di cui all'Allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, smistati ai sistemi collettivi, sulla base di modalita' da definire d'intesa con l'APAT e il Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151; h) predispone per ciascun raggruppamento di RAEE di cui all'Allegato 1 un programma annuale di prevenzione e attivita' e lo trasmette al Comitato di vigilanza e controllo. Tale programma deve contenere indicazioni specifiche anche riguardo agli obiettivi di recupero dei RAEE stabiliti per ogni categoria dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 3. Il Centro di coordinamento trasmette annualmente i dati di cui alla lettera f) al Comitato di vigilanza e controllo e all'APAT ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 4. Il Centro di coordinamento puo' svolgere i propri compiti anche mediante il ricorso a societa' di servizi ed altri soggetti esterni, purche' venga garantita la riservatezza dei dati trattati.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'art. 6, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note all'art. 3. L'art. 187, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O., e' il seguente: «Art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi). - 1. E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla parte quarta del presente decreto ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. 2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali puo' essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209, 210 e 211 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'art. 178, comma 2, e al fine di rendere piu' sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'art. 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'art. 178, comma 2.». - L'Allegato 1A, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note all'art. 3. - L'art. 15, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note alle premesse. - L'art. 9, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' il seguente: «Art. 9 (Recupero dei RAEE). - 1. Entro la data di cui all'art. 20, comma 5, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome istituiscono, in maniera uniforme sul territorio nazionale, su base individuale o collettiva, sistemi di recupero dei RAEE oggetto di raccolta separata ai sensi dell'art. 6 conformi alle disposizioni vigenti in materia, privilegiando il reimpiego degli apparecchi interi. Detti apparecchi fino al 31 dicembre 2008 non sono calcolati ai fini del computo degli obiettivi di cui al comma 2. 2. Entro il 31 dicembre 2006, con riferimento ai RAEE avviati al trattamento ai sensi dell'art. 8, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche garantiscono il raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 e 10 dell'allegato 1A, una percentuale di recupero pari almeno all'80% in peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 75% in peso medio, per apparecchio; b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 e 4 dell'allegato 1A, una percentuale di recupero pari almeno al 75% in peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 65% in peso medio per apparecchio; c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7 e 9 dell'allegato 1A, una percentuale di recupero pari almeno al 70% in peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 50% in peso medio per apparecchio; d) per tutti i rifiuti di sorgenti luminose fluorescenti una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno l'80% in peso di tali sorgenti luminose. 3. I titolari degli impianti di trattamento di RAEE annotano, su apposita sezione del registro di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997, suddivisa nelle categorie di cui all'allegato 1A, il peso dei RAEE in entrata, nonche' il peso dei loro componenti, dei loro materiali o delle loro sostanze in uscita. I titolari degli impianti di recupero e di riciclaggio di RAEE annotano, nella citata sezione, in entrata, il peso dei RAEE, nonche' dei loro componenti, dei loro materiali o delle loro sostanze, ed in uscita le quantita' effettivamente recuperate. 4. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli impianti che effettuano le operazioni di trattamento e di recupero dei RAEE comunicano annualmente i dati relativi ai RAEE trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, e' modificato con le modalita' previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche gli esportatori di RAEE, specificando la categoria di appartenenza secondo l'allegato 1A, il peso o, se non rilevabile, il numero di pezzi degli stessi RAEE. 5. L'APAT assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 e trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione contenente i dati di cui al comma 4. Il Ministero dell'ambiente rende accessibili i risultati relativi al raggiungimento di detti obiettivi. I costi relativi al monitoraggio sono a carico dei produttori sulla base delle quote di mercato di cui all'art. 15, comma 1, lettera c). 6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, adegua gli obiettivi di recupero, di reimpiego e di riciclaggio in conformita' alle decisioni intervenute in sede comunitaria. 7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con decreto di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, della salute e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, definisce, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al presente articolo, misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento.».