Art. 10. 
 
                 Compiti del centro di coordinamento 
 
  1. Il Centro di coordinamento  ha  il  compito  di  ottimizzare  le
attivita' di competenza dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE a
garanzia di comuni,  omogenee  ed  uniformi  condizioni  operative  e
nell'ottica di massimizzare il riciclaggio/recupero di tali rifiuti. 
  2. In particolare, il Centro di coordinamento  svolge  le  seguenti
funzioni: 
    a) definisce con l'ANCI, tramite  un  accordo  di  programma,  le
condizioni generali per il ritiro da  parte  dei  sistemi  collettivi
competenti dei RAEE raccolti nell'ambito del  circuito  domestico  ai
sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. l5l,
e, fatto salvo il  disposto  di  cui  all'articolo  187  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  relativo   al   divieto   di
miscelazione  dei  rifiuti  pericolosi,  raggruppati  secondo  quanto
indicato  nell'Allegato  I,   garantendo   la   razionalizzazione   e
l'omogeneita' a livello territoriale dell'intervento; 
    b) definisce con  l'ANCI  e  con  le  associazioni  nazionali  di
categoria della distribuzione, tramite un accordo  di  programma,  le
condizioni alle quali il  ritiro  da  parte  dei  sistemi  collettivi
competenti dei RAEE raccolti dai distributori ai sensi  dell'articolo
6,  comma  1,  lettera  b),  e'  effettuato  direttamente  presso   i
distributori medesimi; 
    c) stipula specifici accordi con le associazioni di categoria dei
soggetti recuperatori, al fine di  assicurare  adeguati  ed  omogenei
livelli di trattamento e qualificazione delle aziende del settore; 
    d) assicura la necessaria  cooperazione  tra  i  diversi  sistemi
collettivi, in particolare  di  quelli  che  gestiscono  la  medesima
categoria di RAEE di cui all'Allegato 1A al  decreto  legislativo  25
luglio 2005, n. 151; 
    e) ottimizza uniformando le relative modalita'  e  condizioni  il
sistema di raccolta, assicurando il ritiro dei  RAEE  dai  centri  di
raccolta di cui all'articolo 6  del  decreto  legislativo  25  luglio
2005, n. 151 e lo smistamento al sistema collettivo competente per il
conferimento agli impianti di trattamento; 
    f) assicura la tempestivita' nella raccolta  delle  richieste  di
ritiro da parte dei  centri  di  raccolta,  utilizzando  a  tal  fine
tecnologie telematiche; 
    g) assicura il monitoraggio dei  flussi  di  RAEE,  distinti  per
categoria di cui all'Allegato 1A del decreto  legislativo  25  luglio
2005, n. 151, smistati ai sistemi collettivi, sulla base di modalita'
da definire  d'intesa  con  l'APAT  e  il  Comitato  di  vigilanza  e
controllo di cui all'articolo 15 del decreto  legislativo  25  luglio
2005, n. 151; 
    h)  predispone  per  ciascun  raggruppamento  di  RAEE   di   cui
all'Allegato 1 un programma annuale di prevenzione e attivita'  e  lo
trasmette al Comitato di vigilanza e controllo. Tale  programma  deve
contenere indicazioni specifiche anche  riguardo  agli  obiettivi  di
recupero dei RAEE stabiliti per ogni categoria  dall'articolo  9  del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 
  3. Il Centro di coordinamento trasmette annualmente i dati  di  cui
alla lettera f) al Comitato di vigilanza e controllo  e  all'APAT  ai
fini  della  predisposizione   della   relazione   annuale   di   cui
all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio  2005,  n.
151. 
  4. Il Centro di coordinamento puo' svolgere i propri compiti  anche
mediante il ricorso a societa' di servizi ed altri soggetti  esterni,
purche' venga garantita la riservatezza dei dati trattati. 
 
          Note all'art. 10:
              -  Per  il  testo  dell'art. 6, del decreto legislativo
          25 luglio 2005, n. 151, si veda nelle note all'art. 3.
              L'art.  187,  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
          152,  recante  «Norme  in  materia  ambientale», pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O., e' il
          seguente:
              «Art.   187 (Divieto   di   miscelazione   di   rifiuti
          pericolosi). - 1. E' vietato miscelare categorie diverse di
          rifiuti  pericolosi di cui all'Allegato G alla parte quarta
          del  presente decreto ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti
          non pericolosi.
              2.   In  deroga  al  divieto  di  cui  al  comma 1,  la
          miscelazione  di  rifiuti  pericolosi  tra loro o con altri
          rifiuti,  sostanze  o  materiali puo' essere autorizzata ai
          sensi  degli  articoli 208,  209,  210  e 211 qualora siano
          rispettate le condizioni di cui all'art. 178, comma 2, e al
          fine  di  rendere  piu' sicuro il recupero e lo smaltimento
          dei rifiuti.
              3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche
          ed  in  particolare di quelle di cui all'art. 256, comma 5,
          chiunque  viola  il  divieto  di cui al comma 1 e' tenuto a
          procedere  a  proprie  spese  alla  separazione dei rifiuti
          miscelati   qualora   sia  tecnicamente  ed  economicamente
          possibile  e  per  soddisfare le condizioni di cui all'art.
          178, comma 2.».
              -   L'Allegato   1A,  del  citato  decreto  legislativo
          25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note all'art. 3.
              -  L'art.  15, del citato decreto legislativo 25 luglio
          2005, n. 151, e' riportato nelle note alle premesse.
              -  L'art.  9,  del citato decreto legislativo 25 luglio
          2005, n. 151, e' il seguente:
              «Art.  9 (Recupero dei RAEE). - 1. Entro la data di cui
          all'art.  20,  comma 5, i produttori o i terzi che agiscono
          in   loro   nome  istituiscono,  in  maniera  uniforme  sul
          territorio  nazionale,  su  base  individuale o collettiva,
          sistemi  di  recupero dei RAEE oggetto di raccolta separata
          ai  sensi dell'art. 6 conformi alle disposizioni vigenti in
          materia,   privilegiando   il  reimpiego  degli  apparecchi
          interi.  Detti apparecchi fino al 31 dicembre 2008 non sono
          calcolati  ai  fini  del  computo degli obiettivi di cui al
          comma 2.
              2.  Entro  il 31 dicembre 2006, con riferimento ai RAEE
          avviati  al  trattamento ai sensi dell'art. 8, i produttori
          di  apparecchiature elettriche ed elettroniche garantiscono
          il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
                a) per  i  RAEE  che rientrano nelle categorie 1 e 10
          dell'allegato  1A,  una percentuale di recupero pari almeno
          all'80%  in peso medio per apparecchio e una percentuale di
          reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di
          sostanze pari almeno al 75% in peso medio, per apparecchio;
                b) per  i  RAEE  che  rientrano nelle categorie 3 e 4
          dell'allegato  1A,  una percentuale di recupero pari almeno
          al  75%  in peso medio per apparecchio e una percentuale di
          reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di
          sostanze pari almeno al 65% in peso medio per apparecchio;
                c) per  i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6,
          7  e  9  dell'allegato 1A, una percentuale di recupero pari
          almeno   al  70%  in  peso  medio  per  apparecchio  e  una
          percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di
          materiali  e  di  sostanze pari almeno al 50% in peso medio
          per apparecchio;
                d) per   tutti   i   rifiuti   di  sorgenti  luminose
          fluorescenti  una percentuale di reimpiego e di riciclaggio
          di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno l'80%
          in peso di tali sorgenti luminose.
              3.  I  titolari  degli  impianti di trattamento di RAEE
          annotano,  su apposita sezione del registro di cui all'art.
          12,  comma 1,  del  decreto  legislativo  n.  22  del 1997,
          suddivisa  nelle  categorie di cui all'allegato 1A, il peso
          dei  RAEE  in entrata, nonche' il peso dei loro componenti,
          dei  loro  materiali  o  delle  loro  sostanze in uscita. I
          titolari  degli  impianti  di  recupero e di riciclaggio di
          RAEE  annotano,  nella  citata sezione, in entrata, il peso
          dei RAEE, nonche' dei loro componenti, dei loro materiali o
          delle   loro   sostanze,   ed   in   uscita   le  quantita'
          effettivamente recuperate.
              4.  Al  fine  di  verificare  il  raggiungimento  degli
          obiettivi  di cui al comma 2, i responsabili degli impianti
          che  effettuano  le operazioni di trattamento e di recupero
          dei  RAEE  comunicano  annualmente  i dati relativi ai RAEE
          trattati  ed  ai  materiali derivanti da essi ed avviati al
          recupero,   avvalendosi   del   modello   di  dichiarazione
          ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a
          tale  fine,  e'  modificato con le modalita' previste dalla
          stessa  legge  n.  70  del  1994. Sono tenuti alla predetta
          comunicazione  anche  gli esportatori di RAEE, specificando
          la categoria di appartenenza secondo l'allegato 1A, il peso
          o, se non rilevabile, il numero di pezzi degli stessi RAEE.
              5.  L'APAT  assicura il monitoraggio del raggiungimento
          degli  obiettivi  di cui al comma 2 e trasmette annualmente
          al  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio
          una  relazione  contenente  i  dati  di  cui al comma 4. Il
          Ministero   dell'ambiente  rende  accessibili  i  risultati
          relativi  al  raggiungimento  di  detti  obiettivi. I costi
          relativi al monitoraggio sono a carico dei produttori sulla
          base  delle  quote  di mercato di cui all'art. 15, comma 1,
          lettera c).
              6.   Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio,  con  proprio  decreto, adegua gli obiettivi di
          recupero, di reimpiego e di riciclaggio in conformita' alle
          decisioni intervenute in sede comunitaria.
              7.   Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio,  con  decreto  di concerto con i Ministri delle
          attivita'  produttive, della salute e dell'economia e delle
          finanze,  sentita  la  Conferenza unificata, definisce, nei
          limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per
          gli  scopi  di  cui  al  presente  articolo, misure volte a
          promuovere  lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di
          riciclaggio e di trattamento.».