Art. 2. Modalita' di registrazione e aggiornamento dei dati contenuti nel Registro 1. Il Registro e' predisposto, gestito e aggiornato dal Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. l51, di seguito Comitato di vigilanza e di controllo, che si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito APAT. 2. I dati del Registro di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, sono raccolti dalle camere di commercio, secondo le modalita' di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7. 3. Le camere di commercio garantiscono la trasmissione delle informazioni raccolte ai sensi del presente regolamento attraverso l'interconnessione telematica diretta ai sistemi informativi del Comitato di vigilanza e controllo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ai sistemi informativi dell'APAT, secondo le modalita' di interoperabilita' fra i sistemi informativi cosi' come definiti dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA). 4. Gli standard per la trasmissione dei dati sono definiti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tramite apposito accordo tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'APAT e l'Unione nazionale delle camere di commercio italiane.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 si veda nelle note alle premesse.