Art. 2.

Modalita'  di  registrazione  e  aggiornamento dei dati contenuti nel
                              Registro

  1. Il Registro e' predisposto, gestito e aggiornato dal Comitato di
vigilanza  e controllo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
25 luglio  2005,  n.  l51,  di  seguito  Comitato  di  vigilanza e di
controllo, che si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici, di seguito APAT.
  2.  I  dati  del  Registro di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, sono
raccolti  dalle camere di commercio, secondo le modalita' di cui agli
articoli 3, 4, 6 e 7.
  3.  Le  camere  di  commercio  garantiscono  la  trasmissione delle
informazioni  raccolte  ai  sensi del presente regolamento attraverso
l'interconnessione  telematica  diretta  ai  sistemi  informativi del
Comitato di vigilanza e controllo presso il Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare e ai sistemi informativi
dell'APAT,  secondo  le  modalita' di interoperabilita' fra i sistemi
informativi   cosi'   come   definiti   dal   Centro   nazionale  per
l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).
  4.  Gli  standard  per la trasmissione dei dati sono definiti entro
trenta   giorni   dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento,  tramite apposito accordo tra il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, l'APAT e l'Unione nazionale
delle camere di commercio italiane.
 
          Nota all'art. 2:
              -  Per  il  testo  dell'art. 15 del decreto legislativo
          25 luglio 2005, n. 151 si veda nelle note alle premesse.