Art. 10.
                           Pene accessorie
  1.  Al  Comandante  e  ai  membri  dell'equipaggio  iscritti  nelle
matricole  della  gente  di  mare  tenute  dalla competente autorita'
marittima,  condannati  per  il reato di cui all'art. 8 si applica la
pena accessoria della sospensione del titolo professionale di durata,
comunque,  non  inferiore  ad  un  anno,  ai sensi dell'art. 1083 del
Codice della Navigazione.
 
          Nota all'art. 10:
              - L'art.  1083  del Codice della Navigazione, approvato
          con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, cosi' dispone:
              «Art.  1083 (Effetti e durata delle pene accessorie). -
          L'interdizione  perpetua dai titoli professionali marittimi
          o  aeronautici  priva  il  condannato  della  capacita'  di
          esercitare  qualunque  funzione  o servizio per i quali sia
          richiesto  uno dei titoli indicati negli articoli 123, 739.
          L'interdizione  temporanea  priva della detta capacita' per
          un  tempo  non inferiore a un mese e non superiore a cinque
          anni.   L'interdizione   importa   altresi'   la  decadenza
          dell'abilitazione         relativa         ai        titoli
          anzidetti.L'interdizione    perpetua    dalla   professione
          marittima o aeronautica priva il condannato della capacita'
          di  esercitare  la  professione  marittima  o  aeronautica.
          L'interdizione  temporanea  priva della detta capacita' per
          un  tempo  non inferiore a un mese e non superiore a cinque
          anni.   L'interdizione   importa   altresi'   la  decadenza
          dall'abilitazione  relativa  alla  professione anzidetta.La
          sospensione   dai  titoli  professionali  marittimi,  della
          navigazione  interna  o aeronautici priva il condannato del
          diritto  di esercitare qualsiasi funzione o servizio, per i
          quali   sia   richiesto   uno  dei  titoli  indicati  negli
          articoli 123,  134,  739,  per  un  tempo  non  inferiore a
          quindici  giorni  e non superiore a due anni.La sospensione
          dalla   professione   marittima   o   aeronautica  o  dalla
          professione  della  navigazione interna priva il condannato
          del  diritto di esercitare la professione, per un tempo non
          inferiore  a quindici giorni e non superiore a due anni. La
          durata  di  tali  pene,  quando  nei  singoli  casi non sia
          espressamente  determinata  dalla legge, e' uguale a quella
          della  pena  principale  inflitta o che dovrebbe scontarsi,
          nel  caso di conversione per insolvibilita' del condannato.
          Tuttavia,  in  nessun caso essa puo' oltrepassare il limite
          minimo  e  quello  massimo stabiliti per ciascuna specie di
          pena  accessoria.  Alle pene accessorie dell'interdizione e
          della   sospensione   previste   nel  presente  articolo si
          applicano    rispettivamente   le   disposizioni   relative
          all'interdizione  da  una  professione  e  alla sospensione
          dall'esercizio di una professione.».