Art. 10. Pene accessorie 1. Al Comandante e ai membri dell'equipaggio iscritti nelle matricole della gente di mare tenute dalla competente autorita' marittima, condannati per il reato di cui all'art. 8 si applica la pena accessoria della sospensione del titolo professionale di durata, comunque, non inferiore ad un anno, ai sensi dell'art. 1083 del Codice della Navigazione.
Nota all'art. 10: - L'art. 1083 del Codice della Navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, cosi' dispone: «Art. 1083 (Effetti e durata delle pene accessorie). - L'interdizione perpetua dai titoli professionali marittimi o aeronautici priva il condannato della capacita' di esercitare qualunque funzione o servizio per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 739. L'interdizione temporanea priva della detta capacita' per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a cinque anni. L'interdizione importa altresi' la decadenza dell'abilitazione relativa ai titoli anzidetti.L'interdizione perpetua dalla professione marittima o aeronautica priva il condannato della capacita' di esercitare la professione marittima o aeronautica. L'interdizione temporanea priva della detta capacita' per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a cinque anni. L'interdizione importa altresi' la decadenza dall'abilitazione relativa alla professione anzidetta.La sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna o aeronautici priva il condannato del diritto di esercitare qualsiasi funzione o servizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 134, 739, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni.La sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna priva il condannato del diritto di esercitare la professione, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni. La durata di tali pene, quando nei singoli casi non sia espressamente determinata dalla legge, e' uguale a quella della pena principale inflitta o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione per insolvibilita' del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa puo' oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria. Alle pene accessorie dell'interdizione e della sospensione previste nel presente articolo si applicano rispettivamente le disposizioni relative all'interdizione da una professione e alla sospensione dall'esercizio di una professione.».