Art. 12.
             Controlli ed accertamento delle violazioni
  1. I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente decreto
nonche'  l'accertamento  delle  violazioni alle medesime disposizioni
sono  svolti dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria di
cui all'art. 57 del codice di procedura penale dagli ufficiali, dagli
agenti   di  polizia  giudiziaria  del  Corpo  delle  Capitanerie  di
porto-Guardia  costiera, dagli ufficiali e sottufficiali della marina
militare e dagli altri soggetti di cui all'art. 1235 del codice della
navigazione,  nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le
rispettive attribuzioni.
  2.  L'attivita'  di controllo di cui al comma 1 e' effettuata sotto
la direzione del comandante del porto.
 
          Note all'art. 12:
              - L'art.  57  del codice di procedura penale, approvato
          dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 settembre
          1988 n. 447, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre
          1988, n. 250, S.O. cosi' dispone:
              «Art. 57 (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria). -
          1.   Salve  le  disposizioni  delle  leggi  speciali,  sono
          ufficiali di polizia giudiziaria:
                a) i   dirigenti,  i  commissari,  gli  ispettori,  i
          sovrintendenti  e  gli  altri  appartenenti alla polizia di
          Stato  ai  quali  l'ordinamento  dell'amministrazione della
          pubblica sicurezza riconosce tale qualita';
                b) gli   ufficiali   superiori   e   inferiori   e  i
          sottufficiali  dei  carabinieri,  della guardia di finanza,
          degli  agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato
          nonche'  gli  altri  appartenenti  alle  predette  forze di
          polizia    ai    quali   l'ordinamento   delle   rispettive
          amministrazioni riconosce tale qualita';
                c) il  sindaco  dei  comuni  ove  non  abbia  sede un
          ufficio  della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma
          dei carabinieri o della guardia di finanza.
              2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
                a) il  personale  della  polizia  di  Stato  al quale
          l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza
          riconosce tale qualita';
                b) i  carabinieri,  le guardie di finanza, gli agenti
          di   custodia,   le   guardie   forestali   e,  nell'ambito
          territoriale  dell'ente  di  appartenenza, le guardie delle
          province e dei comuni quando sono in servizio.
              3.   Sono   altresi'  ufficiali  e  agenti  di  polizia
          giudiziaria,  nei  limiti del servizio cui sono destinate e
          secondo  le  rispettive attribuzioni, le persone alle quali
          le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste
          dall'art. 55.».
              - L'art.  1235  del  suddetto codice della navigazione,
          cosi' dispone:
              «Art.    1235   (Ufficiali   ed   agenti   di   polizia
          giudiziaria).  -  Agli  effetti dell'art. 221 del codice di
          procedura penale sono ufficiali di polizia giudiziaria:
                1)  i  comandanti,  gli  ufficiali  del  corpo  delle
          capitanerie  di  porto,  gli  ufficiali del corpo equipaggi
          militari  marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali,
          i  sottufficiali  del  corpo  equipaggi  militari marittimi
          appartenenti alla categoria servizi portuali, i direttori e
          i  delegati  di  aeroporto, i delegati di campo di fortuna,
          riguardo  ai  reati  previsti  dal presente codice, nonche'
          riguardo   ai   reati   comuni   commessi   nel   porto   o
          nell'aerodromo,   se  in  tali  luoghi  mancano  uffici  di
          pubblica  sicurezza.  Negli aerodromi in cui non ha sede un
          direttore  di  aeroporto  o  non risiede alcun delegato, le
          funzioni   di   ufficiale   di   polizia  giudiziaria  sono
          attribuite    al   direttore   di   aeroporto   nella   cui
          circoscrizione l'aerodromo e' compreso;
                2)  i  comandanti  delle  navi  o  degli  aeromobili,
          riguardo ai reati commessi a bordo in corso di navigazione,
          nonche'  riguardo agli atti di polizia giudiziaria ordinati
          e alle delegazioni disposte dall'autorita' giudiziaria;
                3)  i  consoli,  riguardo ai reati previsti da questo
          codice  commessi  all'estero,  oltre  che  negli altri casi
          contemplati dalla legge consolare;
                4)  i  comandanti  delle navi da guerra nazionali per
          gli atti che compiono su richiesta dell'autorita' consolare
          o,  in caso di urgenza, di propria iniziativa. I comandanti
          stessi   vigilano   sia   in  alto  mare  sia  nelle  acque
          territoriali  di  altro  Stato  sulla  polizia  giudiziaria
          esercitata dai comandanti delle navi nazionali.
              Sono  agenti  di polizia giudiziaria, riguardo ai reati
          previsti  dal  presente  codice,  nonche' riguardo ai reati
          comuni  commessi nel porto, se in tale luogo mancano uffici
          di  pubblica  sicurezza,  i  sottocapi  e  comuni del corpo
          equipaggi  militari  marittimi  appartenenti alla categoria
          servizi portuali.
              Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i
          sottocapi  e  comuni di altre categorie del corpo equipaggi
          militari marittimi destinati presso le capitanerie di porto
          e  uffici  marittimi  minori,  i  funzionari  e  gli agenti
          dell'amministrazione    della    navigazione   interna,   i
          funzionari  e gli agenti degli aerodromi statali e privati,
          in  seguito  alla  richiesta di cooperazione da parte degli
          ufficiali di polizia giudiziaria.
              Sono, inoltre, agenti di polizia giudiziaria gli agenti
          degli uffici di porto ovvero di aerodromo statale o privato
          in servizio di ronda.».