Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) «Convenzione  Marpol 73/78»: la Convenzione internazionale del
1973  per  la  prevenzione  dell'inquinamento causato dalle navi e il
relativo protocollo del 1978;
    b) «sostanze  inquinanti»:  le  sostanze inserite nell'allegato I
(idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate
alla   rinfusa)   alla  Convenzione  Marpol  73/78,  come  richiamate
nell'elenco  di  cui  all'allegato  A alla legge 31 dicembre 1982, n.
979,  aggiornato  dal  decreto  del  Ministro della marina mercantile
6 luglio  1983,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  229  del
22 agosto 1983;
    c) «scarico»: ogni immissione in mare comunque proveniente da una
nave di cui all'articolo 2 della Convenzione Marpol 73/78;
    d) «nave»:   un  natante  di  qualsiasi  tipo  comunque  operante
nell'ambiente  marino  e  battente  qualsiasi  bandiera, compresi gli
aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti,
le piattaforme fisse e galleggianti;
    e)  «Convenzione sul diritto del Mare»: Convenzione delle Nazioni
Unite  sul  diritto  del  mare, firmata a Montego Bay, il 10 dicembre
1982.
 
          Note all'art. 2:
              - La  convenzione  Marpol  e'  stata  ratificata con la
          legge  29  settembre  1980, n. 662, «Ratifica ed esecuzione
          della   Convenzione   internazionale   per  la  prevenzione
          dell'inquinamento   causato   da   navi  e  del  protocollo
          d'intervento  in  alto mare in caso di inquinamento causato
          da   sostanze   diverse  dagli  idrocarburi,  con  annessi,
          adottati  a  Londra  il  2 novembre 1973», pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1980, n. 292, S.O.
              - L'art.   2   della  convenzione  Marpol  73/78  cosi'
          dispone:
              «Art.   2  (Definizioni).  -  Ai  fini  della  presente
          Convenzione,   salvo   espressa   disposizione   in   senso
          contrario:
                1. «Norme»  indicano le norme figuranti nell'Allegato
          della presente Convenzione.
                2.  «Sostanza  nociva»  indica  ogni  sostanza la cui
          introduzione in mare e' suscettibile di mettere in pericolo
          la  salute  umana, di nuocere alle risorse biologiche, alla
          fauna  ed  alla  flora  marina,  di  recar pregiudizio alle
          attrattive   del  paesaggio  o  di  ostacolare  ogni  altra
          legittima  utilizzazione del mare, ed include ogni sostanza
          sottoposta a controllo in base alla presente Convenzione.
                3. a)  «Rigetto»,  quando  si riferisce alle sostanze
          nocive  o  ai liquidi contenenti tali sostanze, indica ogni
          scarico  comunque proveniente da una nave, qualunque ne sia
          la   causa,   e   comprende   ogni   scarico,  evacuazione,
          versamento,  fuga, scarico mediante pompaggio, emanazione o
          spurgo;
                   b) Il "rigetto" non include:
                    i) lo   scarico   secondo  il  significato  della
          Convenzione   sulla  prevenzione  dell'inquinamento  marino
          causato  dallo scarico di rifiuti o altre materie, adottata
          a Londra il 13 novembre 1972; ne'
                    ii)  gli scarichi di sostanze nocive che derivano
          direttamente  dall'esplorazione,  dallo  sfruttamento e dal
          trattamento  connesso,  al largo delle coste, delle risorse
          minerali del fondo dei mari e degli oceani; ne'
                    iii)  gli  scarichi di sostanze nocive effettuati
          ai fini di lecite ricerche scientifiche miranti a ridurre o
          a combattere l'inquinamento.
                4.  «Nave»  indica  un  natante  di  qualsiasi  tipo,
          comunque  operante  nell'ambiente marino e comprendente gli
          aliscafi,  i  veicoli  a  cuscino d'aria, i sommergibili, i
          galleggianti e le piattaforme fisse o galleggianti;
                5.  «Autorita»  indica  il  Governo  dello  Stato che
          esercita  la  propria autorita' sulla nave. Nel caso di una
          nave  autorizzata  a  battere  la  bandiera  di  uno Stato,
          l'Autorita'  e'  il  Governo  di tale Stato. Nel caso delle
          piattaforme  fisse  o galleggianti adibite all'esplorazione
          ed  allo  sfruttamento  del fondo dei mari e del sottosuolo
          adiacente  alle  coste  sulle  quali  lo  Stato  rivierasco
          esercita  dei  diritti  sovrani ai fini dell'esplorazione e
          dello sfruttamento delle loro risorse naturali, l'Autorita'
          e' il Governo dello Stato rivierasco interessato;
                6.  «Incidente»  indica  un evento che comporti o sia
          suscettibile  di causare lo scarico in mare di una sostanza
          nociva o di effluenti contenenti una tale sostanza;
                7.     «Organizzazione»    indica    l'Organizzazione
          intergovernativa consultiva della navigazione marittima.».
              - La   Convenzione   sul  diritto  del  Mare  e'  stata
          ratificata  dalla legge 2 dicembre 1994 n. 689 «Ratifica ed
          esecuzione   della  Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sul
          diritto  del  mare,  con  allegati  e  atto finale, fatta a
          Montego  Bay  il  10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di
          applicazione  della  parte XI della convenzione stessa, con
          allegati,  fatto  a New York il 29 luglio 1994», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1994, n. 295, S.O.