Art. 2. Composizione dell'Osservatorio 1. L'Osservatorio opera presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, e' presieduto dal capo del Dipartimento per le politiche della famiglia ed e' composto da sei componenti designati dal Ministro delle politiche per la famiglia, di cui uno con funzioni di coordinatore tecnico scientifico, da tre componenti designati dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei carabinieri e dalla Guardia di finanza e da tre componenti designati dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative nel settore della lotta al fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale in danno di minori. 2. I componenti sono scelti tra persone di comprovata esperienza nei settori della tutela dei minori e della ricerca sociale. Il Ministro delle politiche per la famiglia provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti. 3. Possono essere conferiti incarichi individuali ad esperti di comprovata competenza, per il compimento di studi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, il cui compenso e' determinato nel limite delle risorse di cui all'articolo 6.
Nota all'art. 2: - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, reca la semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1994, n. 132, S.O.