Art. 2.

                   Composizione dell'Osservatorio

  1.  L'Osservatorio  opera  presso  il Dipartimento per le politiche
della  famiglia,  e'  presieduto  dal  capo  del  Dipartimento per le
politiche  della  famiglia ed e' composto da sei componenti designati
dal Ministro delle politiche per la famiglia, di cui uno con funzioni
di  coordinatore  tecnico  scientifico,  da  tre componenti designati
dalla  Polizia di Stato, dall'Arma dei carabinieri e dalla Guardia di
finanza  e  da  tre componenti designati dalle associazioni nazionali
maggiormente  rappresentative  nel  settore  della  lotta al fenomeno
dell'abuso e dello sfruttamento sessuale in danno di minori.
  2.  I  componenti  sono scelti tra persone di comprovata esperienza
nei  settori  della  tutela  dei  minori  e della ricerca sociale. Il
Ministro delle politiche per la famiglia provvede con proprio decreto
alla nomina dei componenti.
  3.  Possono  essere  conferiti  incarichi individuali ad esperti di
comprovata  competenza,  per  il  compimento  di  studi  ai sensi del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, il
cui   compenso  e'  determinato  nel  limite  delle  risorse  di  cui
all'articolo 6.
 
          Nota all'art. 2:
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
          1994,  n.  338, reca la semplificazione del procedimento di
          conferimento  di  incarichi individuali ad esperti da parte
          dei  Ministri,  ed  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          8 giugno 1994, n. 132, S.O.