Art. 11.

Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della
     dichiarazione di conformita' o del certificato di collaudo.

  1.  Per  il  rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui
all'articolo 1,   comma   2,  lettere a), b), c),  d), e), g)  ed h),
relativi  ad  edifici  per  i  quali  e'  gia'  stato  rilasciato  il
certificato   di   agibilita',   fermi   restando   gli  obblighi  di
acquisizione  di  atti  di  assenso  comunque  denominati,  l'impresa
installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori,
presso  lo  sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del
comune  ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformita' ed il
progetto  redatto  ai  sensi  dell'articolo 5,  o  il  certificato di
collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
  2.   Per   le  opere  di  installazione,  di  trasformazione  e  di
ampliamento  di  impianti  che  sono  connesse  ad interventi edilizi
subordinati  a  permesso  di costruire ovvero a denuncia di inizio di
attivita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001,  n.  380,  il  soggetto titolare del permesso di costruire o il
oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attivita' deposita
il  progetto  degli  impianti da realizzare presso lo sportello unico
per  l'edilizia  del  comune ove deve essere realizzato l'intervento,
contestualmente al progetto edilizio.
  3.  Lo  sportello  unico  di  cui  all'articolo 5  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  6 giugno  2001,  n. 380, inoltra copia
della dichiarazione di conformita' alla Camera di commercio industria
artigianato  e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa
esecutrice  dell'impianto,  che provvede ai conseguenti riscontri con
le  risultanze  del  registro  delle  imprese o dell'albo provinciale
delle  imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma
dell'articolo 14  della  legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni,   delle   eventuali   violazioni  accertate,  ed  alla
irrogazione  delle  sanzioni  pecuniarie  ai sensi degli articoli 20,
comma  1,  e  42,  comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
 
          Note all'articolo 11:
              Il  testo  dell'articolo 5  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica 6 giugno 2001, recante «testo unico delle
          disposizioni   legislative   e   regolamentari  in  materia
          edilizia. (Testo A).», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          20 ottobre 2001, n. 245, S.O.), e' il seguente:
          «Art.    5.    (R)   (Sportello   unico   per   l'edilizia)
          (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, commi 1,
          2,  3, 4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla legge
          4 dicembre   1993,  n.  493;  articolo 220,  regio  decreto
          27 luglio 1934, n. 1265). - 1. Le amministrazioni comunali,
          nell'ambito    della    propria   autonomia   organizzativa
          provvedono,  anche  mediante  esercizio  in forma associata
          delle  strutture ai sensi del capo V, Titolo II del decreto
          legislativo  18 agosto  2000,  n.  267, ovvero accorpamento
          disarticolazione,  soppressione  di  uffici  o  organi gia'
          esistenti,  a  costituire  un  ufficio denominato sportello
          unico  per  l'edilizia,  che  cura  tutti i rapporti fra il
          privato,   l'amministrazione   e,  ove  occorra,  le  altre
          amministrazioni    tenute    a   pronunciarsi   in   ordine
          all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso
          o di denuncia di inizio attivita'. (7)
              2. Tale ufficio provvede in particolare:
                a) alla ricezione delle denunce di inizio attivita' e
          delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di
          ogni  altro  atto di assenso comunque denominato in materia
          di  attivita'  edilizia,  ivi  compreso  il  certificato di
          agibilita',    nonche'   dei   progetti   approvati   dalla
          Soprintendenza   ai   sensi   e   per   gli  effetti  degli
          articoli 36,  38  e  46  del decreto legislativo 29 ottobre
          1999, n. 490;
                b) a  fornire  informazioni  sulle  materie di cui al
          punto a),  anche  mediante  predisposizione  di un archivio
          informatico  contenente i necessari elementi normativi, che
          consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche
          in  via  telematica,  alle  informazioni  sugli adempimenti
          necessari  per  lo svolgimento delle procedure previste dal
          presente  regolamento, all'elenco delle domande presentate,
          allo  stato  del  loro iter procedurale, nonche' a tutte le
          possibili informazioni utili disponibili;
                d) all'adozione,    nelle   medesime   materie,   dei
          provvedimenti    in    tema   di   accesso   ai   documenti
          amministrativi  in favore di chiunque vi abbia interesse ai
          sensi  dell'articolo 22  e  seguenti  della  legge 7 agosto
          1990, n. 241, nonche' delle norme comunali di attuazione;
                e) al   rilascio   dei  permessi  di  costruire,  dei
          certificati  di  agibilita',  nonche'  delle certificazioni
          attestanti  le  prescrizioni  normative e le determinazioni
          provvedimentali        a       carattere       urbanistico,
          paesaggistico-ambientale,  edilizio  e  di  qualsiasi altro
          tipo   comunque  rilevanti  ai  fini  degli  interventi  di
          trasformazione edilizia del territorio;
                  f) alla  cura  dei  rapporti  tra l'amministrazione
          comunale,  il privato e le altre amministrazioni chiamate a
          pronunciarsi  in  ordine  all'intervento  edilizio  oggetto
          dell'istanza  o  denuncia, con particolare riferimento agli
          adempimenti  connessi  all'applicazione della parte seconda
          del testo unico.
              3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del
          certificato  di  agibilita',  l'ufficio  di  cui al comma 1
          acquisisce  direttamente,  ove  questi non siano stati gia'
          allegati dal richiedente:
                  a) il  parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa
          essere   sostituito  da  una  autocertificazione  ai  sensi
          dell'articolo 20, comma 1;
                  b) il  parere dei vigili del fuoco, ove necessario,
          in ordine al rispetto della normativa antincendio.
              4.  L'ufficio cura altresi' gli incombenti necessari ai
          fini   dell'acquisizione,   anche  mediante  conferenza  di
          servizi   ai   sensi  degli  articoli 14,  14-bis,  14-ter,
          14-quater  della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di
          assenso,  comunque  denominati,  necessari  ai  fini  della
          realizzazione dell'intervento edilizio.
              Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:
                a) le  autorizzazioni e certificazioni del competente
          ufficio  tecnico  della regione, per le costruzioni in zone
          sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
                b) l'assenso  dell'amministrazione  militare  per  le
          costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di
          difesa  dello  Stato  o  a  stabilimenti  militari,  di cui
          all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;
               c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione
          doganale  in caso di costruzione, spostamento e modifica di
          edifici  nelle  zone  di  salvaguardia in prossimita' della
          linea  doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli
          effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre
          1990, n. 374;
                d) l'autorizzazione  dell'autorita' competente per le
          costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo,
          ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'articolo 55 del codice
          della navigazione;
                e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti
          per  gli  interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi
          degli  articoli 21,  23,  24, e 151 del decreto legislativo
          29 ottobre  1999,  n.  490,  fermo restando che, in caso di
          dissenso  manifestato  dall'amministrazione  preposta  alla
          tutela   dei   beni   culturali,   si   procede   ai  sensi
          dell'articolo 25  del  decreto legislativo 29 ottobre 1999,
          n. 490;
                f) il  parere  vincolante  della  Commissione  per la
          salvaguardia  di  Venezia,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
          dell'articolo 6  della  legge  16 aprile  1973,  n.  171, e
          successive  modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato
          l'adeguamento     al    piano    comprensoriale    previsto
          dall'articolo 5   della   stessa   legge,  per  l'attivita'
          edilizia  nella  laguna  veneta, nonche' nel territorio dei
          centri storici di Chioggia e di Sottomanna e nelle isole di
          Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
                g) il  parere  dell'autorita'  competente  in tema di
          assetti e vincoli idrogeologici;
                h)   gli  assensi  in  materia  di  servitu'  viarie,
          ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
                i) il  nulla-osta  dell'autorita' competente ai sensi
          dell'articolo 13  della  legge  6 dicembre 1991, n. 394, in
          tema di aree naturali protette.».
              Il  testo dell'articolo 14 della legge 24 novembre1981,
          n.  689, recante «Modifiche al sistema penale», (pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.),
          e' il seguente:
              «Art.   14.   (Contestazione  e  notificazione).  -  La
          violazione,  quando  e'  possibile,  deve essere contestata
          immediatamente  tanto  al  trasgressore quanto alla persona
          che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
          per la violazione stessa.
              Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
          o  per  alcune delle persone indicate nel comma precedente,
          gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
          interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
          il   termine   di  novanta  giorni  e  a  quelli  residenti
          all'estero  entro  il  termine  di  trecentosessanta giorni
          dall'accertamento.
              Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
          all'autorita'  competente  con provvedimento dell'autorita'
          giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
          dalla data della ricezione.
              Per  la  forma  della  contestazione  immediata o della
          notificazione  si  applicano le disposizioni previste dalle
          leggi  vigenti.  In  ogni caso la notificazione puo' essere
          effettuata,   con  le  modalita'  previste  dal  codice  di
          procedura     civile,     anche     da    un    funzionario
          dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
          la  notificazione  non puo' essere eseguita in mani proprie
          del   destinatario,  si  osservano  le  modalita'  previste
          dall'articolo 137,  terzo comma, del medesimo codice. Per i
          residenti  all'estero, qualora la residenza, la dimora o il
          domicilio non siano noti, la notifica non e' obbligatoria e
          resta  salva  la  facolta'  del pagamento in misura ridotta
          sino   alla  scadenza  del  termine  previsto  nel  secondo
          comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
              L'obbligazione   di  pagare  la  somma  dovuta  per  la
          violazione  si estingue per la persona nei cui confronti e'
          stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
              Il  testo degli articoli 20, comma 1, e 42,comma 1, del
          decreto   legislativo   31   marzo1998,   n.  112,  recante
          «Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
          capo  I  della  legge  15 marzo  1997, n. 59.», (pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.), sono
          i seguenti:
              «Art.   20.   (Funzioni   delle  camere  di  commercio,
          industria  artigianato e agricoltura). - 1. Sono attribuite
          alle   camere   di   commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura  le  funzioni  esercitate  dagli uffici metrici
          provinciali  e dagli uffici provinciali per l'industria, il
          commercio  e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai
          brevetti e alla tutela della proprieta' industriale.».
              «Art.   42.   (Abrogazioni).  -  1.  Sono  abrogate  le
          disposizioni   dell'articolo 60,   comma 10,   del  decreto
          4 agosto  1988,  n.  375  del  Ministro dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato,  dell'articolo 23, comma 6,
          del   decreto   4 giugno   1993,   n.   248   del  Ministro
          dell'industria,    del    commercio   e   dell'artigianato,
          dell'articolo io,  comma 4,  della legge 25 agosto 1991, n.
          287,  nella  parte in cui individuano l'ufficio provinciale
          dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  come
          organo   competente   per   l'irrogazione   delle  sanzioni
          pecuniarie, nonche' tutte le disposizioni incompatibili con
          la  normativa  vigente  per  effetto dell'abrogazione delle
          menzionate disposizioni.