Art. 2. 
                        Procedura di verifica 
  1. I soggetti pubblici, prima di  effettuare  il  pagamento  di  un
importo  superiore  a  diecimila  euro,   procedono   alla   verifica
inoltrando, secondo le modalita'  di  cui  all'articolo  4,  apposita
richiesta a Equitalia Servizi S.p.A. 
  2. Equitalia Servizi  S.p.A.  controlla,  avvalendosi  del  sistema
informativo, se risulta un inadempimento a carico del beneficiario  e
ne da' comunicazione al soggetto pubblico richiedente entro i  cinque
giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta  di  cui  al
comma 1.