Art. 3. 
                       Effetti della verifica 
  1. Se Equitalia Servizi  S.p.A.  risponde  alla  richiesta  di  cui
all'articolo 2 comunicando che non risulta un  inadempimento,  ovvero
se non fornisce alcuna risposta nel  termine  previsto  dal  medesimo
articolo 2, il soggetto pubblico procede al pagamento  a  favore  del
beneficiario delle somme ad esso spettanti. 
  2.  Se  Equitalia  Servizi   S.p.A.   comunica   che   risulta   un
inadempimento,  la  richiesta  del  soggetto   pubblico   costituisce
segnalazione ai sensi  del  citato  articolo  48-bis,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. 
  3. Nel caso previsto dal comma precedente la comunicazione  di  cui
al comma 2 dell'articolo 2 contiene l'indicazione dell'ammontare  del
debito del beneficiario per cui  si  e'  verificato  l'inadempimento,
comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di  mora  dovuti.
Con la stessa comunicazione,  Equitalia  Servizi  S.p.A.  preannuncia
l'intenzione dell'agente della riscossione competente per  territorio
di  procedere  alla  notifica  dell'ordine  di  versamento   di   cui
all'articolo 72-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
602 del 1973. 
  4. Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute
al beneficiario  fino  alla  concorrenza  dell'ammontare  del  debito
comunicato ai sensi del comma 3 per  i  trenta  giorni  successivi  a
quello della comunicazione. Qualora  il  pagamento  sia  relativo  ai
crediti di cui all'articolo 545, terzo comma, del codice di procedura
civile,  il  soggetto  pubblico  sospende  il  pagamento  nei  limiti
previsti dal  quarto  comma  del  medesimo  articolo  545  e  di  cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio
1950, n. 180. 
  5. Se durante la sospensione di  cui  al  comma  4  e  prima  della
notifica dell'ordine di versamento di  cui  all'articolo  72-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973  intervengono
pagamenti  da  parte  del  beneficiario  o  provvedimenti   dell'ente
creditore  che  fanno  venir  meno  l'inadempimento  o  ne   riducono
l'ammontare, Equitalia Servizi  S.p.A.  lo  comunica  prontamente  al
soggetto pubblico, indicando l'importo del pagamento che quest'ultimo
puo' conseguentemente effettuare a favore del beneficiario. 
  6. Decorso il termine di cui al comma 4  senza  che  il  competente
agente della riscossione abbia  notificato,  ai  sensi  dell'articolo
72-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602  del
1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui  al  comma
3, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al
beneficiario. 
 
          Note all'art. 3:
              - Il  testo  vigente  dell'art. 72-bis, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 602,
          recante  disposizioni  sulla  riscossione delle imposte sul
          reddito, e' il seguente:
              «Art.  72-bis (Pignoramento dei crediti verso terzi). -
          1.  Salvo  che per i crediti pensionistici e fermo restando
          quanto  previsto  dall'art.  545,  commi quarto,  quinto  e
          sesto,   del   codice   di   procedura  civile,  l'atto  di
          pignoramento  dei  crediti  del  debitore  verso terzi puo'
          contenere,  in  luogo  della citazione di cui all'art. 543,
          secondo  comma,  numero 4, dello stesso codice di procedura
          civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente
          al  concessionario,  fino a concorrenza del credito per cui
          si procede:
                a) nel  termine  di  quindici  giorni  dalla notifica
          dell'atto  di  pignoramento,  per  le somme per le quali il
          diritto  alla  percezione  sia  maturato anteriormente alla
          data di tale notifica;
                b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
              1-bis.  L'atto  di  cui  al comma 1 puo' essere redatto
          anche   da   dipendenti   dell'agente   della   riscossione
          procedente  non  abilitati  all'esercizio delle funzioni di
          ufficiale   della   riscossione   e,   in  tal  caso,  reca
          l'indicazione   a   stampa   dello   stesso   agente  della
          riscossione  e  non  e'  soggetto  all'annotazione  di  cui
          all'art.  44,  comma 1,  del  decreto legislativo 13 aprile
          1999, n. 112.
              2.  Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento,
          si applicano le disposizioni di cui all'art. 72, comma 2.».
              - Il  testo  del  terzo  comma  dell'art.  545 (crediti
          impignorabili)   del  codice  di  procedura  civile  e'  il
          seguente:
              «Le  somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di
          salario  o  di  altre  indennita'  relative  al rapporto di
          lavoro  o  di  impiego  comprese  quelle  dovute a causa di
          licenziamento,   possono   essere   pignorate  per  crediti
          alimentari  nella  misura  autorizzata  dal  presidente del
          tribunale o da un giudice da lui delegato.».
              - Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
          Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, recante approvazione del
          testo  unico  delle  leggi  concernenti  il  sequestro,  il
          pignoramento   e  la  cessione  degli  stipendi,  salari  e
          pensioni  dei  dipendenti  delle Pubbliche amministrazioni,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1950, n. 99,
          e' il seguente:
              «Art.    2   (Eccezioni   alla   insequestrabilita'   e
          all'impignorabilita).   -  Gli  stipendi,  i  salari  e  le
          retribuzioni   equivalenti,   nonche'   le   pensioni,   le
          indennita'  che  tengono  luogo  di  pensione  e  gli altri
          assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri
          enti,   aziende  ed  imprese  indicati  nell'art.  1,  sono
          soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:
                1)  fino  alla  concorrenza  di  un terzo valutato al
          netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;
                2)  fino  alla  concorrenza  di un quinto valutato al
          netto  di  ritenute,  per debiti verso lo Stato e verso gli
          altri  enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende,
          derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;
                3)  fino  alla  concorrenza  di un quinto valutato al
          netto  di  ritenute,  per  tributi  dovuti allo Stato, alle
          province  e  ai  comuni,  facenti  carico,  fin  dalla loro
          origine, all'impiegato o salariato.
              Il  sequestro  ed  il  pignoramento,  per il simultaneo
          concorso  delle  cause indicate ai numeri 2, 3, non possono
          colpire  una  quota  maggiore del quinto sopra indicato, e,
          quando  concorrano  anche  le cause di cui al numero 1, non
          possono colpire una quota maggiore della meta', valutata al
          netto  di  ritenute, salve le disposizioni del titolo V nel
          caso   di   concorso   anche  di  vincoli  per  cessioni  e
          delegazioni.».