Art. 4.
      Registrazione, abilitazione e scambio delle informazioni
  1.  Il  soggetto  pubblico  comunica ad Equitalia Servizi S.p.A. la
documentazione  contenente  i  dati  anagrafici  ed il codice fiscale
dell'operatore  incaricato  di  procedere  al  servizio  di verifica,
nonche'   l'indirizzo   di   posta   elettronica   cui   ricevere  le
segnalazioni,  al fine di consentire che quest'ultimo possa procedere
alla propria registrazione.
  2.  Le  modalita'  per  eseguire la procedura di registrazione sono
rese disponibili sul portale www.acquistinre tepa.it
  3.  A  seguito  della  procedura di registrazione Equitalia Servizi
S.p.A.  assegna  all'operatore il codice utenza, che, unitamente alla
parola  chiave  scelta  dall'operatore stesso, abilita ad accedere al
servizio di verifica attraverso il portale wwwv.acquistinretepa.it
  4.  Per  effettuare  la  verifica  l'operatore  inserisce il codice
fiscale  del  beneficiario,  l'importo  da corrispondere ed il numero
identificativo del pagamento da effettuare.
  5. Equitalia Servizi S.p.A. effettua la comunicazione dei soli dati
indicati all'articolo 3, comma 3, attraverso il sistema informativo.
  6.  Le  modalita'  di  abilitazione  e  scambio  di  informazioni e
comunicazioni  di  cui al presente articolo possono essere modificate
con   decreto   del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.