Art. 5.
                  Trattamento e sicurezza dei dati
  1.  Il  trattamento  dei  dati  indicati  all'articolo 4,  comma 1,
nonche'  di  quelli  indicati  al  comma 3  del  presente articolo e'
riservato  esclusivamente  agli  operatori  abilitati, quali soggetti
incaricati   ai   sensi   dell'articolo 30  del  decreto  legislativo
30 giugno   2003,   n.   196.  Titolari  del  trattamento,  ai  sensi
dell'articolo 28  del  citato  decreto  legislativo,  sono i soggetti
pubblici.  Gli agenti della riscossione restano altresi' titolari del
trattamento  dei  dati  inerenti agli inadempimenti. Responsabile del
trattamento,   ai   sensi   dell'articolo 29   dello  stesso  decreto
legislativo   n.  196  del  2003,  e'  Equitalia  Servizi  S.p.A.  Il
trattamento  e'  ammesso  esclusivamente  per  le  finalita'  di  cui
all'articolo 48-bis   comma 1,   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  602  del  1973,  secondo  i  principi  di necessita',
pertinenza  e  non eccedenza stabiliti dal decreto legislativo n. 196
del 2003.
  2.  La  sicurezza nello scambio dei dati e' garantita dall'utilizzo
del protocollo crittografico SSL.
  3.   Ogni  verifica  effettuata  e'  identificata  da  una  stringa
alfanumerica   composta   da   anno  e  progressivo  univoco  fornita
automaticamente   dal   sistema   informativo,   nonche'  dal  numero
identificativo  del  pagamento  da effettuare fornito dall'operatore.
Tale  stringa,  che  non  riporta  i dati inerenti il contenuto della
verifica,  viene  conservata  da  Equitalia Servizi S.p.A. secondo le
norme  di  sicurezza  prescritte dal titolo V del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 per un periodo di due anni.
  4.  Equitalia Servizi S.p.A. si impegna a verificare periodicamente
che  non  vi  siano  stati  accessi  non autorizzati all'elenco delle
verifiche di cui al comma 3.
 
          Note all'art. 5:
              - Si  riporta  il testo vigente degli articoli 28, 29 e
          30  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
          il codice in materia di protezione dei dati personali:
              «Art.  28  (Titolare  del  trattamento). - 1. Quando il
          trattamento  e' effettuato da una persona giuridica, da una
          pubblica  amministrazione  o  da  un  qualsiasi altro ente,
          associazione  od  organismo,  titolare  del  trattamento e'
          l'entita'   nel  suo  complesso  o  l'unita'  od  organismo
          periferico  che  esercita  un  potere decisionale del tutto
          autonomo sulle finalita' e sulle modalita' del trattamento,
          ivi compreso il profilo della sicurezza.».
              «Art.  29  (Responsabile  del  trattamento).  -  1.  Il
          responsabile e' designato dal titolare facoltativamente.
              2.  Se  designato,  il  responsabile e' individuato tra
          soggetti  che  per  esperienza,  capacita' ed affidabilita'
          forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
          disposizioni  in  materia  di  trattamento, ivi compreso il
          profilo relativo alla sicurezza.
              3.  Ove  necessario per esigenze organizzative, possono
          essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante
          suddivisione di compiti.
              4.    I   compiti   affidati   al   responsabile   sono
          analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
              5.  Il responsabile effettua il trattamento attenendosi
          alle  istruzioni  impartite  dal  titolare  il quale, anche
          tramite   verifiche   periodiche,   vigila  sulla  puntuale
          osservanza  delle  disposizioni  di  cui al comma 2 e delle
          proprie istruzioni.».
              «Art.   30   (Incaricati  del  trattamento).  -  1.  Le
          operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da
          incaricati  che  operano  sotto  la  diretta  autorita' del
          titolare  o  del  responsabile, attenendosi alle istruzioni
          impartite.
              2.   La  designazione  e'  effettuata  per  iscritto  e
          individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito.
          Si  considera  tale anche la documentata preposizione della
          persona  fisica  ad una unita' per la quale e' individuato,
          per  iscritto,  l'ambito  del  trattamento  consentito agli
          addetti all'unita' medesima.».