Art. 2.
  1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento
le regioni, sentite le Autorita' di Bacino, identificano, nell'ambito
del   territorio   di   propria  competenza,  le  acque  superficiali
appartenenti   alle   diverse   categorie   di   fiume,  lago,  acqua
marino-costiera e acqua di transizione, definendone i tipi sulla base
dei criteri tecnici di cui all'allegato 1, sezione A.
  2.  Entro i successivi trenta giorni le regioni individuano i corpi
idrici  sulla  base  dei criteri riportati nell'allegato 1, sezione B
per  ciascuna  classe  di  tipo,  tenendo  conto  dell'analisi  delle
pressioni  e  degli  impatti effettuata secondo la metodologia di cui
allo stesso allegato, sezione C.
  3.  Le  regioni sottopongono la tipizzazione e l'individuazione dei
corpi  idrici  alla  revisione  in  funzione di elementi imprevisti o
sopravvenuti.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 16 giugno 2008
                  Il Ministro dell'ambiente e della
                  tutela del territorio e del mare
                            Prestigiacomo

Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2008
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 8, foglio n. 19