Art. 2.
  1.  La  somma,  determinata  con  i  criteri  di  cui al precedente
articolo  1,  e'  ripartita  tra  il  personale  di  cui  al  comma 2
dell'articolo 1, in base a quanto segue:
    a) responsabile del procedimento: 12%;
    b)  incaricati  della progettazione e loro tecnici collaboratori:
49%;
    c)  incaricati  della  redazione  del  piano  di sicurezza e loro
tecnici collaboratori: 4%;
    d) direttore dei lavori e suoi tecnici collaboratori: 20%;
    e) incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori: 10%;
    f)  altri componenti dell'ufficio che hanno prestato attivita' di
supporto  al  responsabile  unico  del  procedimento nelle fasi della
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del lavoro o
dell'opera: 5%.
  2. Il dirigente di cui all'articolo 1, comma 1, nell'ipotesi in cui
la  redazione  di un progetto richiede l'apporto di una pluralita' di
competenze  tecniche  specialistiche,  puo'  nominare un coordinatore
della  progettazione.  Al  coordinatore della progettazione e ai suoi
tecnici  collaboratori spetta il 10% della somma di cui al precedente
punto b).
  3.  L'aliquota  di  cui  al  punto  e)  del  comma 1 comprende ogni
ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e
documentate.
  4.  Per  lavori  comprendenti strutture, al soggetto incaricato del
collaudo  statico  o  al  componente  della  commissione  al quale e'
affidato  anche  tale  collaudo, viene riconosciuta un'aliquota della
somma di cui al punto e), comma 1, determinata come di seguito:

       ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----

dove PCS = aliquota spettante al collaudatore statico o al componente
     della commissione al quale e' affidato anche tale collaudo,
                    IS = importo delle strutture;
                  IT = importo totale delle opere;
          CS = 0,5 per collaudo effettuato in commissione;
CS  =  1 nel caso in cui il collaudo e' sostituito con il certificato
                       di regolare esecuzione.
La  somma  restante,  nei  casi in cui il collaudo e' affidato ad una
commissione, viene ripartita in parti uguali tra tutti i componenti.
5.  L'aliquota di cui al punto e) del comma 1, fatta salva l'aliquota
spettante  al collaudatore statico, e' addizionata a quella di cui al
punto  d)  del  medesimo  comma,  nei  casi  in cui il certificato di
      collaudo e' sostituito con quello di regolare esecuzione.