Art. 2. 1. La somma, determinata con i criteri di cui al precedente articolo 1, e' ripartita tra il personale di cui al comma 2 dell'articolo 1, in base a quanto segue: a) responsabile del procedimento: 12%; b) incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori: 49%; c) incaricati della redazione del piano di sicurezza e loro tecnici collaboratori: 4%; d) direttore dei lavori e suoi tecnici collaboratori: 20%; e) incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori: 10%; f) altri componenti dell'ufficio che hanno prestato attivita' di supporto al responsabile unico del procedimento nelle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del lavoro o dell'opera: 5%. 2. Il dirigente di cui all'articolo 1, comma 1, nell'ipotesi in cui la redazione di un progetto richiede l'apporto di una pluralita' di competenze tecniche specialistiche, puo' nominare un coordinatore della progettazione. Al coordinatore della progettazione e ai suoi tecnici collaboratori spetta il 10% della somma di cui al precedente punto b). 3. L'aliquota di cui al punto e) del comma 1 comprende ogni ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate. 4. Per lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo statico o al componente della commissione al quale e' affidato anche tale collaudo, viene riconosciuta un'aliquota della somma di cui al punto e), comma 1, determinata come di seguito: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- dove PCS = aliquota spettante al collaudatore statico o al componente della commissione al quale e' affidato anche tale collaudo, IS = importo delle strutture; IT = importo totale delle opere; CS = 0,5 per collaudo effettuato in commissione; CS = 1 nel caso in cui il collaudo e' sostituito con il certificato di regolare esecuzione. La somma restante, nei casi in cui il collaudo e' affidato ad una commissione, viene ripartita in parti uguali tra tutti i componenti. 5. L'aliquota di cui al punto e) del comma 1, fatta salva l'aliquota spettante al collaudatore statico, e' addizionata a quella di cui al punto d) del medesimo comma, nei casi in cui il certificato di collaudo e' sostituito con quello di regolare esecuzione.