Art. 6. 1. Nei casi di realizzazione di un'opera o di un lavoro con gli strumenti della finanza di progetto, della locazione finanziaria e della permuta, di cui all'articolo 145, comma 34, lettera c) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'incentivo spetta nell'intera misura al responsabile del procedimento, ai suoi collaboratori e al coordinatore di progetto. Per tutto il restante personale si applica quanto disposto ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5.