Art. 6.
  1.  Nei  casi  di  realizzazione di un'opera o di un lavoro con gli
strumenti  della  finanza  di progetto, della locazione finanziaria e
della  permuta,  di  cui all'articolo 145, comma 34, lettera c) della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'incentivo spetta nell'intera misura
al   responsabile  del  procedimento,  ai  suoi  collaboratori  e  al
coordinatore  di progetto. Per tutto il restante personale si applica
quanto disposto ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5.