Art. 2
            Valutazione del comportamento degli studenti

  1.  Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica  24  giugno  1998,  n. 249, e successive modificazioni, in
materia  di  diritti,  doveri  e  sistema disciplinare degli studenti
nelle  scuole  secondarie  di  primo  e  di secondo grado, in sede di
scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni
studente   durante   tutto   il  periodo  di  permanenza  nella  sede
scolastica,  anche in relazione alla partecipazione alle attivita' ed
agli  interventi  educativi  realizzati dalle istituzioni scolastiche
anche fuori della propria sede.
  2.  A  decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del
comportamento e' espressa in decimi.
  3.  La  votazione  sul  comportamento  degli  studenti,  attribuita
collegialmente  dal  consiglio  di  classe, concorre alla valutazione
complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la
non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del
ciclo.  Ferma  l'applicazione della presente disposizione dall'inizio
dell'anno  scolastico  di  cui  al  comma 2, con decreto del Ministro
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca sono specificati i
criteri  per  correlare  la  particolare  e  oggettiva  gravita'  del
comportamento  al  voto  insufficiente,  nonche'  eventuali modalita'
applicative del presente articolo.