Art. 3
        Valutazione del rendimento scolastico degli studenti

  1.   Dall'anno  scolastico  2008/2009,  nella  scuola  primaria  la
valutazione  periodica  ed annuale degli apprendimenti degli alunni e
la  certificazione  delle competenze da essi acquisite e' espressa in
decimi  ed  illustrata  con giudizio analitico sul livello globale di
maturazione raggiunto dall'alunno.
  2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo
grado  la  valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli
alunni  e  la  certificazione  delle  competenze da essi acquisite e'
espressa in decimi.
  3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a
conclusione  del  ciclo,  gli studenti che hanno ottenuto un voto non
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
  4. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n.  226,  e'  abrogato  e all'articolo 177 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;
    b) al comma 3, dopo le parole: "Per la valutazione" sono inserite
le seguenti: ", espressa in decimi,";
    c)  al  comma  4,  le parole: "giudizi analitici e la valutazione
sul" sono sostituite dalle seguenti: "voti conseguiti e il";
    d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta
sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 5;
    e) e' altresi' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con
la  valutazione  del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di
voto numerico espresso in decimi.
    5.  Con  regolamento  emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca, si provvede al
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e
sono stabilite eventuali ulteriori modalita' applicative del presente
articolo.