Art. 4
               Insegnante unico nella scuola primaria

  1.  Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui all'articolo
64  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di
cui  al relativo comma 4 e' ulteriormente previsto che le istituzioni
scolastiche  costituiscono  classi  affidate ad un unico insegnante e
funzionanti   con   orario   di  ventiquattro  ore  settimanali.  Nei
regolamenti  si  tiene  comunque conto delle esigenze, correlate alla
domanda   delle   famiglie,  di  una  piu'  ampia  articolazione  del
tempo-scuola.
  2.  Con  apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di
cui  all'articolo  64,  comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n.
133,  e'  definito  il  trattamento  economico  dovuto  per le ore di
insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento
stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.