Art. 5
                     Adozione dei libri di testo

  1.   Fermo   restando   quanto   disposto   dall'articolo   15  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008, n. 133, i competenti organi scolastici
adottano  libri  di  testo  in  relazione  ai  quali l'editore si sia
impegnato  a  mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo
le  appendici  di  aggiornamento  eventualmente necessarie da rendere
separatamente  disponibili.  Salva  la  ricorrenza  di  specifiche  e
motivate  esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza
quinquennale,  a  valere  per il successivo quinquennio. Il dirigente
scolastico  vigila  affinche'  le  delibere  del collegio dei docenti
concernenti  l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto
delle disposizioni vigenti.